Sentenza n. 333/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - dell'atto dirigenziale a firma del dirigente della Sezione Formazione del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della -OMISSIS- n. 02821 del 29/12/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 137, avente ad oggetto “Accreditamento degli Organismi formativi della -OMISSIS- (D.G.R. n. 1474 del 2.08.2018 e successiva D.G.R. n. 358 del 26.02.2019) – -OMISSIS-s.r.l. - (codice pratica N-NB7COB1). Esito preavviso di sospensione accreditamento per riscontrate irregolarità – Proroga sospensione dell’accreditamento”, comunicata via pec in pari data; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresa, ove occorra, la nota prot. n. 0447220 del 7 agosto 2025, a firma dello stesso Dirigente regionale, recante “preavviso di sospensione dell'accreditamento”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: proroga della sospensione dell'accreditamento regionale di un organismo di formazione professionale fino alla concorrenza del termine massimo di un anno
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'organismo formativo ha impugnato la determina dirigenziale regionale che, dopo una precedente sospensione cautelare dell'accreditamento fino al 31 dicembre 2025, ha prorogato la sospensione sino al raggiungimento del termine massimo annuale. La precedente sospensione era stata adottata richiamando le Linee Guida regionali sull'accreditamento e la presenza di elementi idonei a mettere in dubbio correttezza, efficacia ed efficienza dell'attività formativa, nonché di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi comunitari, nazionali e regionali. La proroga è stata motivata dalla necessità di attendere gli esiti degli accertamenti e delle indagini svolti dalla competente autorità giudiziaria. Dal testo emergono censure riferibili alla legittimità della proroga, alla sua motivazione e all'utilizzabilità di accertamenti giudiziari quali elementi conoscitivi, senza ulteriori specifici motivi articolati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha rilevato che la disciplina di settore pone quale unico limite generale al potere di proroga quello temporale di un anno, limite rispettato nel caso concreto. Ha inoltre affermato che la proroga di un atto sfavorevole e limitativo della sfera giuridica del destinatario richiede una motivazione stringente. Tale motivazione è stata ritenuta sussistente sia nell'esigenza di tutelare la fede pubblica e la qualità della formazione destinata a futuri operatori sanitari, potenzialmente finanziata con risorse pubbliche, sia nella necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La normativa di settore non limita la fonte di tali elementi, sicché possono essere utilizzati anche gli accertamenti e le indagini svolti dall'autorità giudiziaria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
paragrafo 12, punto 5, Linee Guida regionali in materia di accreditamento
elementi che mettono in dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale, nonché una serie di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale
Costituisce la base regolatoria richiamata per la sospensione cautelare dell'accreditamento in presenza di elementi dubitativi e gravi inadempimenti.
paragrafo 12, punto 7, Linee Guida regionali in materia di accreditamento
la sospensione non può avere una durata superiore all’anno
Fissa il limite massimo annuale della sospensione e prevede che, alla scadenza, l'amministrazione debba verificare la persistenza delle condizioni e adottare un provvedimento di revoca o conferma dell'accreditamento. Nel caso esaminato, il limite è stato rispettato mediante la proroga fino alla concorrenza dell'anno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La proroga di una sospensione amministrativa avente carattere sfavorevole e limitativo della sfera giuridica del destinatario è legittima, entro il limite temporale previsto dalla disciplina di settore, se sorretta da una motivazione stringente sulle ragioni della protrazione della misura.
- Quando la disciplina di settore non individua in modo tassativo le fonti degli ulteriori elementi conoscitivi necessari per decidere sulla conferma o sulla revoca dell'accreditamento, l'amministrazione può fondare la proroga della sospensione anche sull'esigenza di attendere accertamenti e indagini svolti dall'autorità giudiziaria.
- Nel procedimento di accreditamento di organismi formativi, la tutela della fede pubblica, della qualità della formazione professionale e del corretto impiego di eventuali contributi pubblici può concorrere a integrare la motivazione della proroga della sospensione, purché sia accompagnata dalla concreta esigenza di acquisire ulteriori elementi conoscitivi.
- Una disciplina che stabilisce che la sospensione non può eccedere un anno consente all'amministrazione, prima della scadenza, di prorogare la misura fino al raggiungimento di tale limite, ferma la necessità di verificare la permanenza delle condizioni che avevano giustificato la sospensione.
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