Parere n. 120/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Lucio Donnaperna, contro Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Sergio Vincenzo Calcina, Pasquale Are, Matteo Altea, e nei confronti di Nicolo Gherardo Olivieri, Daniele Concu, Noemi Manca, Mauro Piras, Francesca Gungui, Davide Spanu, Ilaria Cotroneo, Alessandro Pompianu, per l’annullamento del provvedimento n. prot. 6432 del 28 mar. 2025 di approvazione graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali della Sardegna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali della Sardegna
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, non avendo superato la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, contestando unicamente l'ammissione di candidati in possesso indiscriminato di testi di consultazione e l'assenza di adeguati controlli da parte della commissione. Il Ministero dell'istruzione e del merito ha eccepito la tardività del ricorso e la mancata dimostrazione della notifica ad almeno uno dei controinteressati. La Sezione ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha contestato le ragioni direttamente poste a fondamento della sua esclusione, ossia il punteggio di 43/100 conseguito nella prova scritta, inferiore alla soglia di 70/100 prevista dal bando.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso dell'irricevibilità del ricorso per tardività. L'atto lesivo era individuato nel decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna prot. n. 2613 del 10 febbraio 2025, pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica ai sensi dell'art. 7, comma 7, del bando. Il termine di 120 giorni per proporre il ricorso straordinario scadeva il 10 giugno 2025, mentre il ricorso è stato presentato il 22 luglio 2025, dopo 162 giorni. La Sezione ha inoltre ritenuto il ricorso comunque inammissibile perché il motivo dedotto non censurava l'attribuzione del punteggio insufficiente né le ragioni dell'esclusione del ricorrente dalla prova orale. L'istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il provvedimento lesivo era il decreto dell'USR Sardegna prot. n. 2613 del 10 febbraio 2025, relativo agli esiti della prova scritta e alla mancata ammissione del ricorrente alla prova orale. Poiché il bando attribuiva alla pubblicazione sul sito valore di notifica, il termine di 120 giorni scadeva il 10 giugno 2025. La presentazione del ricorso il 22 luglio 2025, dopo 162 giorni, ne determina l'irricevibilità.
Mancata impugnazione della ragione diretta dell'esclusione
Il ricorrente ha contestato le modalità di controllo dei testi di consultazione utilizzati dai candidati, ma non ha dedotto censure specifiche contro l'attribuzione del punteggio di 43/100 né contro la conseguente mancata ammissione alla prova orale. Il ricorso è pertanto comunque inammissibile per difetto di specifica contestazione dell'atto lesivo e delle ragioni dell'esclusione.
Istanza cautelare
L'istanza di sospensione è assorbita dalla declaratoria di irricevibilità e, comunque, di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto nel caso concreto ai sensi dell'art. 11 mediante presentazione diretta.
art. 11 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale base normativa per la presentazione diretta del ricorso straordinario.
art. 7, comma 5, del bando di concorso
conseguimento di un punteggio minimo di 70/100
Subordina il superamento della prova scritta e l'accesso alla prova orale al raggiungimento del punteggio minimo di 70/100.
art. 7, comma 7, del bando di concorso
Attribuisce alla pubblicazione sul sito dell'USR Sardegna valore di notifica degli esiti della prova scritta.
art. 9, comma 4, del bando di concorso
Prevede che il punteggio complessivo sia determinato dalla somma dei voti della prova scritta, della prova orale e del punteggio attribuito per i titoli.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente come parametro della censura, ma la Sezione non esamina nel merito tale motivo, dichiarando il ricorso irricevibile e comunque inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, il termine di 120 giorni decorre dalla piena conoscenza dell'atto effettivamente lesivo; quando il bando attribuisce alla pubblicazione sul sito istituzionale valore di notifica, tale pubblicazione è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione.
- È inammissibile il ricorso che contesti irregolarità generali nello svolgimento di una procedura concorsuale senza censurare specificamente la ragione concreta per cui il ricorrente è stato escluso, inclusa l'attribuzione del punteggio insufficiente nella prova contestata.
- La tardività dell'impugnazione dell'atto che determina l'esclusione preclude l'esame delle censure rivolte al successivo provvedimento di approvazione della graduatoria, quando quest'ultimo abbia natura meramente consequenziale.
Impugnazione della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato non ammesso alla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali della Sardegna. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, contestando le modalità di svolgimento della prova scritta.
Svolgimento del concorso e posizione del ricorrente
Il concorso, disciplinato dal d.m. n. 194 del 13 ottobre 2022 e dal d.d.g. n. 2788 del 18 dicembre 2023, era finalizzato al reclutamento di 587 dirigenti scolastici. La procedura prevedeva una prova preselettiva, una prova scritta, una prova orale e la successiva valutazione dei titoli.
Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del bando, l'accesso alla prova orale richiedeva il conseguimento di almeno 70/100 nella prova scritta. Il ricorrente aveva ottenuto 43/100 e, pertanto, non era stato ammesso alla fase orale. Il relativo decreto dell'USR Sardegna prot. n. 2613 del 10 febbraio 2025 era stato pubblicato sul sito istituzionale, con valore di notifica ai sensi dell'art. 7, comma 7, del bando.
Motivo di ricorso
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, rubricato come violazione di legge e dell'art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241/1990. In concreto, ha lamentato che la commissione avrebbe consentito ai candidati di disporre indiscriminatamente di testi di consultazione senza effettuare controlli adeguati.
La censura non riguardava, tuttavia, l'attribuzione del punteggio individuale di 43/100 né le ragioni specifiche della mancata ammissione alla prova orale.
Tardività del ricorso
Il Ministero dell'istruzione e del merito ha eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso e la mancata dimostrazione della notifica ad almeno uno dei controinteressati.
La Sezione ha ritenuto decisiva la tardività. L'atto lesivo era costituito dal decreto del 10 febbraio 2025 che aveva reso noto l'esito negativo della prova scritta e determinato l'esclusione del candidato dalla fase successiva. Considerato il valore di notifica attribuito alla pubblicazione sul sito, il termine di 120 giorni per proporre il ricorso scadeva il 10 giugno 2025.
Il ricorso, presentato il 22 luglio 2025, risultava quindi proposto dopo 162 giorni dall'adozione dell'atto lesivo ed è stato dichiarato irricevibile.
Inammissibilità comunque rilevata
La Sezione ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile. Il ricorrente non aveva infatti contestato le ragioni direttamente sottese alla propria esclusione, vale a dire il mancato raggiungimento della soglia minima e l'attribuzione del punteggio di 43/100.
Una censura generica sulle modalità di svolgimento della prova, non accompagnata dalla specifica impugnazione del giudizio individuale e dell'atto che ha determinato la mancata ammissione alla prova orale, non è idonea a sorreggere l'impugnazione della graduatoria finale.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato irricevibile per tardività e comunque inammissibile per mancata contestazione della ragione concreta dell'esclusione. L'istanza di sospensione è stata assorbita.
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