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Sentenza

Sentenza del 25/09/2019 n. 23851 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE IRPEF - Redditi fondiari - Canoni di affitto d'azienda - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi per omessa contabilizzazione dei canoni indicati nel contratto di affitto d'azienda e aveva contestato la svalutazione delle rimanenze finali. In Cassazione, la ricorrente sosteneva principalmente che i canoni di affitto d'azienda non dovessero essere trattati come redditi fondiari ai sensi dell'art. 26 del T.U.I.R., bensì secondo la disciplina applicabile ai redditi d'impresa. Contestava inoltre la motivazione della Commissione regionale sulla svalutazione delle rimanenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la qualificazione dei canoni di affitto d'azienda come redditi fondiari. I redditi fondiari presuppongono infatti la titolarità di un diritto reale su un immobile censito catastalmente, mentre i canoni d'affitto d'azienda seguono la disciplina fiscale collegata alla qualifica del concedente: sono redditi diversi se l'imprenditore individuale concede in affitto l'unica azienda e perde la qualifica imprenditoriale; sono invece redditi d'impresa, soggetti anche a IVA e IRAP, se il concedente mantiene tale qualifica, come nel caso di una società commerciale o dell'affitto di un ramo d'azienda. Il secondo motivo, relativo alla svalutazione delle rimanenze, è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva indicato uno specifico fatto storico decisivo omesso dalla Commissione regionale, ma aveva riproposto valutazioni e deduzioni difensive. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame del primo rilievo e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 26

    I redditi fondiari sono collegati al possesso o alla titolarità di un diritto reale su beni immobili censiti in catasto.

    La norma non si applica ai canoni derivanti dall'affitto d'azienda, perché tali canoni non costituiscono redditi fondiari. Il reddito fondiario deriva dal possesso dell'immobile e prescinde, in linea generale, dalla percezione effettiva dei canoni.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. h)

    I canoni percepiti dall'imprenditore individuale che concede in affitto l'unica azienda possono costituire redditi diversi.

    Quando l'imprenditore individuale concede in affitto l'unica azienda e perde la qualifica di imprenditore, i canoni sono tassati come redditi diversi, al netto delle eventuali spese sostenute, e non come reddito d'impresa.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 3

    La qualificazione del reddito dipende anche dalla natura del soggetto che percepisce i canoni e dalla permanenza della qualifica imprenditoriale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1

    Per le società commerciali, i componenti positivi derivanti dall'attività e dalla gestione dei beni aziendali sono attratti nella categoria del reddito d'impresa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La falsa applicazione della legge comprende l'errore di sussunzione, cioè l'inquadramento di una fattispecie concreta nella norma sbagliata, anche quando la norma sia stata correttamente interpretata in astratto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    In Cassazione è denunciabile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia valorizzato tutti gli elementi istruttori o le argomentazioni difensive.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha ristretto l'ambito del vizio di motivazione deducibile in Cassazione, limitandolo all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Massime di principio

  • I canoni derivanti dall'affitto d'azienda non devono essere automaticamente qualificati come redditi fondiari: occorre distinguere l'affitto di un immobile dall'affitto di un complesso aziendale organizzato.
  • Per qualificare fiscalmente i canoni d'affitto d'azienda bisogna verificare sia l'oggetto effettivo del contratto sia la permanenza della qualifica imprenditoriale del concedente.
  • Se un imprenditore individuale concede in affitto l'unica azienda e cessa di essere imprenditore, i canoni rientrano generalmente tra i redditi diversi; se concede un ramo d'azienda o se il concedente è una società commerciale, i canoni sono normalmente redditi d'impresa.
  • La qualificazione del contratto dipende dal suo oggetto sostanziale: nella locazione immobiliare prevale l'immobile, mentre nell'affitto d'azienda rileva il complesso unitario di beni organizzato per l'esercizio dell'attività.
  • Nel ricorso per Cassazione non basta contestare la valutazione delle prove: per denunciare l'omesso esame occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, che il giudice abbia completamente trascurato.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il definitivo pagamento o rimborso: impone al giudice di merito un nuovo esame secondo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.

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