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Sentenza

Sentenza del 14/03/2016 n. 410 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Legge 27 luglio 2000 n. 212, comma 7 - Imposte in genere - Accertamento - Avviso di accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che l'Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale nei procedimenti di verifica fiscale. La sua inosservanza comporta l'invalidità, in particolare la nullità, dell'avviso di accertamento, poiché la pretesa tributaria deve formarsi attraverso una decisione partecipata e rispettosa delle garanzie del contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento per la violazione dell'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. La doglianza riguarda il mancato coinvolgimento del contribuente nella fase precontenziosa, mediante comunicazione degli atti imponibili e possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione dell'atto impositivo.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 7

    La norma è interpretata nel senso di imporre all'Amministrazione finanziaria il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e della comunicazione degli atti imponibili, garantendo al contribuente la possibilità di partecipare al procedimento prima dell'emanazione dell'accertamento. La violazione di tale obbligo determina l'invalidità dell'atto.

Massime di principio

  • Nei procedimenti tributari, il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e di interloquire prima dell'adozione dell'atto impositivo, quando trova applicazione l'obbligo di contraddittorio.
  • L'assenza del contraddittorio non costituisce una mera irregolarità formale: può comportare l'invalidità o la nullità dell'avviso di accertamento.
  • La partecipazione del contribuente nella fase precontenziosa è funzionale alla legittimità della pretesa tributaria e alla formazione di una decisione amministrativa partecipata.
  • In una situazione analoga, occorre verificare se l'Amministrazione abbia comunicato gli elementi rilevanti, concesso un termine effettivo per presentare osservazioni e valutato il contributo del contribuente prima di emettere l'accertamento.

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