Cassazione Penale, Ordinanza n. 09005/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la doglianza si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già formulate in appello e disattese dal giudice di merito. La sentenza impugnata aveva fondato l'affermazione di responsabilità su plurimi elementi probatori, tra cui l'identificazione del ricorrente come soggetto datosi alla fuga all'arrivo dei carabinieri e la realizzazione di interventi idonei ad alterare la provenienza delittuosa del mezzo, in particolare l'alterazione della sequenza alfanumerica della targa e la sottrazione della targhetta di identificazione dall'interno del veicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo rispetto a quelli già esaminati e correttamente respinti in appello, e ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la sostituzione della targa o la manomissione del numero di telaio integrano condotte dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, così configurando il riciclaggio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
La norma punisce non solo le attività che trasformano o modificano il bene, ma anche quelle che, senza incidere sulla cosa, ostacolano comunque la ricerca e l'identificazione della sua provenienza delittuosa; la manomissione di targa o telaio vi rientra.
art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328
Richiamata come modifica della disciplina del riciclaggio, in relazione all'ampliamento delle condotte punibili.
Sez. 2, n. 9026 del 11/06/1997, Rv. 208747-01
Precedente di legittimità utilizzato per affermare che la sostituzione della targa o la manomissione del numero di telaio integrano il reato di riciclaggio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, le stesse censure già formulate in appello e già disattese.
- Ai fini del riciclaggio, assumono rilievo anche condotte di alterazione esterna del bene, come la sostituzione della targa o la manomissione del numero di telaio, quando siano dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
- La prova della responsabilità per riciclaggio può essere desunta da un complesso di elementi convergenti, tra i quali la fuga del soggetto all'arrivo delle forze dell'ordine e gli interventi materiali sul bene idonei a dissimularne l'origine illecita.
Come è indicizzato
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