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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08203/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 603/2021. Nel corso del giudizio di legittimità, prima della decisione, il difensore della ricorrente ha depositato telematicamente una dichiarazione di rinuncia al ricorso, munito di procura speciale. La parte intimata non ha svolto difese e non si è costituita con controricorso. La questione definita dalla Corte riguarda quindi esclusivamente l'efficacia processuale della rinuncia e le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore della ricorrente, ha ritenuto la rinuncia conforme all'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che la relativa disciplina si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, effettuata dal difensore munito di procura speciale, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha inserito la previsione del cd. doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proveniente dal difensore munito di procura speciale, è valida ed efficace e comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, perciò va interpretata restrittivamente e non può essere estesa per analogia a ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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