Cassazione Civile, Ordinanza n. 08203/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 603/2021. Nel corso del giudizio di legittimità, prima della decisione, il difensore della ricorrente ha depositato telematicamente una dichiarazione di rinuncia al ricorso, munito di procura speciale. La parte intimata non ha svolto difese e non si è costituita con controricorso. La questione definita dalla Corte riguarda quindi esclusivamente l'efficacia processuale della rinuncia e le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore della ricorrente, ha ritenuto la rinuncia conforme all'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che la relativa disciplina si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, effettuata dal difensore munito di procura speciale, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha disciplinato la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito la previsione del cd. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proveniente dal difensore munito di procura speciale, è valida ed efficace e comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, perciò va interpretata restrittivamente e non può essere estesa per analogia a ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08079/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08080/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08082/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08099/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08100/2024 del 26/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →