Cassazione Penale, Sentenza n. 36378/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/11/2021 che ha disposto la conversione del residuo periodo di libertà controllata in due mesi e diciassette giorni di reclusione per reiterate violazioni delle prescrizioni imposte (obbligo di presentazione giornaliera alle forze dell'ordine, divieto di allontanarsi dal comune di residenza, violazioni del codice della strada). Il ricorrente ha denunciato violazione o errata applicazione dell'art. 66 L. 24/11/1981 n. 689, lamentando violazione del diritto di difesa in ragione del riferimento a annotazioni/integrazioni di polizia non presenti nel fascicolo e contestando l'insufficiente e acritico esame degli elementi di polizia giudiziaria posti a base della decisione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto le censure infondate: il Tribunale di sorveglianza ha valutato correttamente le informative di polizia, ha motivato in modo chiaro e logico la gravità e la reiterazione delle violazioni (inclusa l'inottemperanza all'obbligo di presentazione e le diffide già rivolte il 14/07/2021) e ha escluso cause giustificative. La doglianza relativa alla mancanza delle annotazioni di polizia è stata rilevata per la prima volta in sede di ricorso e quindi considerata inammissibile. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 66
"quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita"
La Corte applica l'interpretazione consolidata secondo cui la conversione non è automatica: il giudice deve valutare se la violazione riveli l'inidoneità della sanzione sostitutiva a perseguire il reinserimento. Tuttavia la reiterazione delle violazioni può dimostrare l'inidoneità e giustificare la conversione.
Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1992, n. 199
Riferimento che sostiene la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale sull'art. 66 e che contribuisce a interpretare la norma come non automatica ma sottoposta a valutazione giudiziale.
Cass. Sez. 1, sent. 5/3/1997, n. 1825 (Bergantino)
Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui la conversione richiede una valutazione del giudice circa l'inidoneità della misura sostitutiva, non essendo conseguenza automatica della violazione.
Cass. Sez. 1, sent. 24/6/1998, n. 3754 (Perconti)
Precisione giurisprudenziale che la ripetuta violazione delle prescrizioni dimostra, per facta concludenda, la indisponibilità del soggetto a osservarle e consente la conversione della libertà controllata in pena detentiva in qualsiasi momento.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La conversione della libertà controllata in pena detentiva non è automatica: il giudice deve valutare se la violazione mostri l'inidoneità della misura sostitutiva a garantire il reinserimento.
- La reiterazione delle violazioni (più segnalazioni e diffide) può essere considerata prova della mancata volontà di rispettare le prescrizioni e legittima la conversione in qualsiasi fase dell'esecuzione.
- Le informative e le annotazioni di polizia, se adeguatamente richiamate e motivate nel provvedimento, possono costituire base probatoria sufficiente; il ricorrente deve sollevare contestazioni concrete e valutabili sulla loro attendibilità per ottenere tutela.
- Le doglianze che vengono formulate per la prima volta solo in sede di ricorso possono risultare inammissibili; è necessario sollevare tempestivamente vizi nel contraddittorio di merito onde preservare il diritto di difesa.
- Il giudice deve motivare in modo chiaro e articolato l'apprezzamento delle condotte (specificando diffide, violazioni e assenza di giustificazioni) per rendere la decisione resistibile a contestazioni sul piano della valutazione dei fatti.
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