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Sentenza

Sentenza n. 9495/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento del Decreto Rettorale n. 436 del 16.07.2025 di “nomina della Commissione giudicatrice”, del Decreto Rettorale n. 620 dell’11.09.2025 di “proroga dei termini per la conclusione dei lavori della Commissione”, dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 12.09.2025 di “Insediamento della Commissione e definizione dei Criteri di valutazione”, n. 2 del 29.09.2025 di “Apertura plichi e verifica documentazione prodotta dai candidati; valutazione analitica di curricula, titoli e pubblicazioni” e relativi allegati (nn. 1, 2 e 3) recanti la “dichiarazione di assenza di incompatibilità con i candidati”, n. 3 del 9.10.2025 di “Discussione orale dei candidati, attribuzione dei punteggi dei Commissari e definizione graduatoria finale”, della “Relazione finale” della Commissione del 9.10.2025, del Decreto Rettorale n. 727 del 10.10.2025 di accertamento della regolarità formale degli atti e di dichiarazione del vincitore della procedura concorsuale, del Decreto Rettorale n. 825 del 31.10.2025 di nomina del vincitore e presa di servizio, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202515605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale universitaria, inclusi la nomina e la proroga della commissione giudicatrice, i verbali di valutazione, la graduatoria e gli atti di nomina del vincitore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto di nomina della commissione giudicatrice, il decreto di proroga dei termini per la conclusione dei lavori, i verbali relativi all’insediamento della commissione, alla definizione dei criteri di valutazione, all’esame della documentazione, alla valutazione di curricula, titoli e pubblicazioni, alla discussione orale, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria, nonché la relazione finale, il decreto di accertamento della regolarità formale degli atti e dichiarazione del vincitore e il successivo decreto di nomina del vincitore e presa di servizio. Dal testo non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione; l’Università costituita ha aderito alla dichiarazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito gli atti impugnati né i motivi di ricorso. Il Collegio ha ritenuto che, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente disponga dell’interesse a ricorrere e dell’azione e possa dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice deve prenderne atto, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, poiché il processo amministrativo non è una giurisdizione oggettiva. Le spese sono state compensate in ragione dell’adesione della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto di interesse alla decisione

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice insieme all’art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; tale dichiarazione impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio nella prosecuzione della causa né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, perché il processo amministrativo è informato al principio dispositivo e non costituisce una giurisdizione oggettiva.
  • Quando la parte ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse e la controparte vi aderisce, le spese di giudizio possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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