Sentenza n. 5197/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, 1) del Decreto 24 giugno 2022 n. 583 del Ministro dell'Università e della ricerca, recante “Nuove modalità e contenuti” per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025; 2) del D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi allegati “Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”; 3) del medesimo D.M. n. 1107/22 allegato 2 sul modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione e nella parte in cui dispone che “Le prove di ammissione TOLC sono articolate in n. 50 items”; 4) del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi allegati sulle “Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”; 5) del D.M. n. 992 del 28 luglio 2023 sulla “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE”; 6) del D.M. n. 994 del 28 luglio 2023 “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese”; 7) dell'Avviso del 4-8-2023 - Rettifica relativa agli allegati “Tabella A posti UE Medicina” e “Tabella B posti residenti estero Medicina” del decreto ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023; 8) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato 1 e dell'allegato 2 al D.M. 1107/22 e concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati; 9) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe; 10) della prova e delle prove di ammissione consistenti nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA e di tutti i quesiti somministrati ai candidati; 11) dei verbali, ove esistenti, di correzione dei compiti; 12) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”; 13) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/24 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente; 14) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; 15) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; 16) del D.M. 1107/22, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce; 17) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; 18) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica; 19) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”, nella parte in cui (allegato 2) è interpretato dal CISIA quale fonte autorizzativa a non fornire copia della prova di concorso somministrata e degli altri di dati di equalizzazione giusta nota meglio specificata in atti che parimenti si impugna, nonché nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”; della nota di diniego del Cisia sull'accesso a di parte ricorrente e meglio specificata nell'indice degli atti ove non si concede l'estrazione delle prove e il resto della documentazione richiesta e per tutti i motivi avanzati nel presente atto; 20) del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; 21) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente; nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria per l'a.a. 2023/2024 e gli atti presupposti relativi alla prova TOLC, alla graduatoria e ai posti disponibili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore della prova)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la mancata ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria per l'a.a. 2023/2024, unitamente ai decreti ministeriali disciplinanti le modalità e i contenuti della prova TOLC, ai criteri di valutazione e di equalizzazione, agli atti relativi allo svolgimento e alla correzione della prova, alla graduatoria nazionale, al diniego di accesso alla documentazione, agli atti di programmazione dei posti e agli ulteriori atti connessi. Aveva inoltre chiesto la condanna delle amministrazioni all'ammissione in forma specifica o, in subordine, al risarcimento del danno. Il processo era stato sospeso con ordinanza n. 2623/2024, ai sensi degli artt. 79 c.p.a., 295 e 337 c.p.c., in attesa della definizione da parte del Consiglio di Stato di una controversia relativa alla legittimità dei medesimi atti. La stessa ordinanza aveva onerato le parti di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità degli atti impugnati né le domande di ammissione e risarcimento. La sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024, che aveva fatto venir meno la causa della sospensione, era stata pubblicata il 4 ottobre 2024. Nessuna parte aveva presentato, entro novanta giorni da tale pubblicazione, l'istanza di fissazione di udienza necessaria per la prosecuzione del processo sospeso. Ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., e dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., la mancata riattivazione nel termine perentorio comporta l'estinzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 79 c.p.a.
La sospensione del processo amministrativo è stata disposta in attesa della definizione di una questione pregiudiziale relativa alla legittimità dei medesimi atti.
art. 80, comma 1, c.p.a.
In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione
La prosecuzione del giudizio sospeso richiede un impulso di parte, da esercitare entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione; il termine è perentorio.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice
La mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio nel termine previsto determina l'estinzione del processo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha dato avviso in udienza della possibile pronuncia di estinzione per mancata riassunzione, consentendo il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
Massime di principio
- Quando un processo amministrativo è sospeso, la sua prosecuzione richiede la presentazione, da parte di una delle parti interessate, dell'istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione, secondo l'art. 80, comma 1, c.p.a.
- Il termine previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per la prosecuzione del giudizio sospeso è perentorio; la sua inosservanza comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
- L'estinzione per mancata prosecuzione può essere dichiarata anche quando nessuna delle parti abbia attivato il giudizio entro il termine assegnato dal giudice con l'ordinanza di sospensione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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