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Sentenza

Sentenza n. 910/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3794/2023, depositata il 12.12.2023

Giustizia amministrativa202502767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3794/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Deduceva la mancata esecuzione della condanna da parte del Ministero e chiedeva anche la penalità di mora. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva invece le spese di lite liquidate nella sentenza civile, distratte in favore del difensore, poiché tale specifica pretesa non era stata azionata nel presente processo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero. Ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni della ricorrente risultava che il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali; l’amministrazione, pur costituita, non aveva contestato il credito né fornito informazioni sull’esecuzione. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, poiché, considerati il tempo trascorso e l’entità delle somme, la sua applicazione sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite del giudizio civile.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione, unitamente alla mancata esecuzione del titolo passato in giudicato, consente di accertare l’inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’inottemperanza dell’amministrazione può essere accertata quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento e l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla condanna.
  • Quando l’amministrazione non contesta né l’esistenza né l’entità del credito risultante dal titolo esecutivo e non fornisce elementi sull’avvenuto adempimento, la mancata produzione di pagamenti, anche parziali, giustifica l’ordine giudiziale di pagamento integrale.
  • In caso di persistente inerzia successiva all’ordine di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per l’intervento sostitutivo e la facoltà di delega.
  • La penalità di mora può essere negata quando, alla luce del tempo trascorso e dell’entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
  • L’oggetto del giudizio di ottemperanza è delimitato dalle specifiche obbligazioni dedotte: non si estende a capi del titolo, quali le spese di lite distratte in favore del difensore, che non siano stati azionati nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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