Cassazione Civile, Ordinanza n. 36252/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato il merito del motivo di ricorso, perché ha rilevato la rituale adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. In applicazione dell'art. 1, commi 197, 198 e 201, della L. n. 197 del 2022, ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente in liquidazione, di estratti di ruolo e dei ruoli trasfusi in una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA per l'anno d'imposta 2003. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente annullando la cartella. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la CTR avrebbe errato nel ritenere applicabile alla notificazione della cartella l'art. 140 c.p.c. con raccomandata informativa, sul presupposto di una irreperibilità relativa del destinatario, anziché di irreperibilità assoluta. Successivamente, la società contribuente ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dalla L. n. 197 del 2022, producendo la domanda presentata all'Agenzia delle entrate e la quietanza del pagamento della prima rata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 140 c.p.c.
Evocato nel motivo di ricorso come norma che la CTR avrebbe dovuto applicare per la notificazione in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario.
art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022
"presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata pendente deve depositare entro il termine previsto copia della domanda e della prova del pagamento; in tal caso il processo va dichiarato estinto.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
"il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
La presentazione della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento impone la declaratoria di estinzione del processo.
art. 1, comma 200, L. n. 197 del 2022
Disciplina il diniego della definizione agevolata, il termine e le modalità di notificazione e di impugnazione del diniego.
art. 1, comma 201, L. n. 197 del 2022
"Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198"
Per i processi estinti per definizione agevolata, l'eventuale diniego è impugnabile e costituisce motivo di revocazione del provvedimento di estinzione.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, con deposito della domanda e della prova del versamento previsto, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare il merito delle censure.
- Nel regime di definizione agevolata introdotto dalla L. n. 197 del 2022, la declaratoria di estinzione comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
- L'eventuale diniego della definizione non incide immediatamente sulla declaratoria di estinzione, ma è autonomamente impugnabile e, per i processi già estinti, può costituire motivo di revocazione del provvedimento estintivo.
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