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Sentenza

Sentenza n. 907/2026 - Salerno, Sezione 3

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 899/2024, emessa dal Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa D'Agostino, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 591/2023, pubblicata in data 02.10.2024, notificata in data 16.02.2025.

Giustizia amministrativa202501599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a. deducendo la mancata piena esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 899/2024. Tale sentenza, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'Amministrazione il 16 febbraio 2025, aveva dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per quattro anni scolastici, condannando il Ministero alla relativa attivazione per l'importo complessivo di 2.000 euro. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, chiedendo l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e senza fornire prova dell'avvenuto riconoscimento del beneficio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre constatato che l'Amministrazione non aveva dimostrato di aver dato piena esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente per tutti gli anni e gli importi indicati nella sentenza. Il Ministero è stato quindi ordinato di assegnare il beneficio entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Al commissario sono stati attribuiti anche gli adempimenti contabili e finanziari necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, precisando che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede e disciplina il beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato in forma esecutiva all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'effettiva e completa esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato; la mera inerzia o l'assenza di prova dell'adempimento giustificano l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, attribuendogli tutti i poteri necessari alla completa esecuzione del giudicato.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; devono essere adottate le necessarie iniziative contabili e finanziarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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