Cassazione Civile, Ordinanza n. 29609/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto il beneficio fiscale "prima casa" in sede di imposta di registro, ritenendo che l'immobile acquistato fosse di lusso perché avente superficie utile superiore a 240 mq. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo l'atto carente di motivazione per mancanza di specifiche misurazioni del cespite e ponendo a carico dell'Ufficio la prova del superamento del limite. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, nota II-bis, della Tariffa parte I allegata al DPR n. 131/1986, in combinato con gli artt. 1-8 del D.M. 2 agosto 1969 e con l'art. 2697 c.c., sostenendo che, per gli acquisti anteriori alla riforma del 2011, spettava al contribuente dimostrare la ricorrenza del requisito agevolativo, cioè che la superficie utile fosse inferiore a 240 mq, e che l'avviso fosse comunque sufficientemente motivato, avendo indicato il criterio della rettifica e la natura di lusso dell'immobile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in materia di agevolazioni fiscali, opera la regola generale dell'art. 2697 c.c.: una volta contestata dall'Amministrazione l'agevolazione, il contribuente deve provare in giudizio i fatti costitutivi del diritto al trattamento di favore. Ha quindi censurato la CTR per avere erroneamente addossato all'Ufficio l'onere di provare il presupposto ostativo/agevolativo e per avere ravvisato un difetto di motivazione dell'avviso non sussistente, poiché l'atto indicava chiaramente il superamento del limite di superficie e la natura di lusso del bene. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Per gli acquisti anteriori alla riforma del 2011 continua a rilevare il requisito della non lussuosità dell'immobile per il riconoscimento dell'agevolazione prima casa.
D.M. 2 agosto 1969, artt. 1-8
Il carattere lussuoso dell'abitazione va accertato secondo i criteri del decreto; ai fini dell'art. 6, è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa da balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto, e nel calcolo rientrano anche murature, pilastri, tramezzi e vani di porte e finestre.
art. 2697 c.c.
In caso di contestazione dell'agevolazione fiscale, grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al beneficio.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali, quando l'Amministrazione contesta il beneficio, il contribuente deve provare i presupposti che fondano il diritto al trattamento agevolato.
- Se l'atto impositivo indica in modo chiaro il criterio della rettifica e il fatto contestato, non può ravvisarsi un difetto di motivazione solo perché non contiene misurazioni analitiche del bene, ove il contenuto contestato sia immediatamente evincibile.
- Ai fini della nozione di abitazione di lusso rileva la superficie utile dell'immobile secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969, considerando utilizzabili gli ambienti e computando anche elementi strutturali interni, con esclusione solo degli spazi espressamente sottratti dal decreto.
- La prova contraria al disconoscimento dell'agevolazione può essere fornita dal contribuente mediante idonea documentazione tecnica, ma la relativa allegazione grava sulla sua posizione processuale.
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