Cassazione Penale, Sentenza n. 40253/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Piacenza. Denuncia violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c) e art. 581, comma 1-bis c.p.p.) per avere la Corte territoriale ritenuto i motivi di appello non specifici in quanto, a suo dire, "non si era confrontato con l'esaustivo apparato argomentativo" della sentenza di primo grado. Contesta che il primo giudice avesse omesso o ignorato senza motivazione la deposizione testimoniali rese da Rosina Carla Bianco (testimone presente nel veicolo al momento del sinistro) e la ricostruzione tecnica proposta dal consulente della difesa, affermando che i motivi di appello erano invece caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca, con chiara correlazione ai passaggi logico-argomentativi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse illegittimamente esteso il proprio sindacato all'accertamento della manifesta infondatezza dei motivi di appello, procedura non consentita in sede di esame dell'ammissibilità: l'inammissibilità può essere dichiarata solo quando i motivi manchino di specificità intrinseca (assenza di argomentazione) o estrinseca (mancata correlazione con le ragioni espresse nella sentenza impugnata). Nel caso di specie i motivi di appello risultavano sufficientemente specifici (avevano indicato con precisione i punti contestati, la testimonianza della Bianco e la ricostruzione tecnica della difesa) e dunque l'ordinanza impugnata andava annullata. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Indica il reato contestato all'imputato (delitto in tema di omicidio stradale), ma non rileva direttamente sulla questione di ammissibilità dell'appello; è il capo di imputazione di riferimento nel procedimento.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata per inquadrare il vizio denunciato relativo all'errata declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-bis c.p.p.
Prevede la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando i motivi mancano di specificità; la sentenza chiarisce i limiti dell'applicazione di tale disposizione (non può essere usata per sindacare la manifesta infondatezza dei motivi).
art. 597, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
art. 597, comma 2, lett. b) c.p.p.
Richiamato per spiegare i poteri decisori del giudice d'appello una volta che l'appello risulti ammissibile: il giudice d'appello è investito dei poteri decisori previsti da questa norma.
legge n. 103/2017
Riforma che ha introdotto modifiche al codice di rito in materia di impugnazioni; la giurisprudenza ha interpretato la novella come recepimento del diritto vivente relativo al requisito di specificità dei motivi di appello.
Giurisprudenza della Cassazione citata
tra le altre: Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 (Caruso); Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021 (Oddo); Sez. U, n. 8325/2017; Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025 (Jebali)
La giurisprudenza ha chiarito i confini dell'istituto: l'inammissibilità per difetto di specificità è giustificata solo quando i motivi sono del tutto aspecifici (mancanza di argomentazione) o non confrontano il nucleo della motivazione della sentenza impugnata; non è consentito al giudice d'appello valutare la manifesta infondatezza dei motivi nell'ambito della verifica di ammissibilità.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'appello solo quando i motivi mancano di specificità intrinseca (assenza di argomentazione) o estrinseca (mancata correlazione con le ragioni espresse nella decisione impugnata).
- Non è consentito al giudice dell'appello, nella fase di ammissibilità, estendere il proprio sindacato a valutazioni di manifesta infondatezza dei motivi: tali valutazioni attengono al merito e richiedono il passaggio al giudizio di merito.
- Se il primo giudice ha omesso o è lacunoso su punti fondamentali (p.es. ignorato deposizioni o elementi di prova), il ricorrente non può essere obbligato a "confrontarsi" con un apparato motivazionale che non esiste o è incompleto: la mancanza di considerazione di prove rilevanti può giustificare la specificità dei motivi di appello.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve formulare motivi con specificità intrinseca (argomentazione effettiva) e estrinseca (collegamento puntuale ai passaggi della sentenza impugnata), indicando esattamente quali punti si censurano e perché ciò potrebbe portare a una diversa decisione.
- Se il giudice d'appello ritiene i motivi inidonei a confutare l'apparato motivazionale, la corretta strada è procedere al merito (se l'appello è comunque ritenuto ammissibile) oppure motivare l'inammissibilità solo nei limiti consentiti dalla legge, evitando di sostituirsi al sindacato di merito.
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