Cassazione Civile, Ordinanza n. 36672/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il diniego di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Deduceva, in sintesi: motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte valutato i fatti narrati, i documenti prodotti e il contesto del Paese/regione di provenienza; erronea esclusione della protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. 251/2007; erronea negazione della protezione umanitaria per mancata considerazione della vulnerabilità personale e omesso giudizio comparativo tra situazione in Italia e quella in caso di rimpatrio. La vicenda di merito, per come riportata, riguardava un espatrio avvenuto a seguito di una lite terriera e di minacce della controparte, che la Corte territoriale aveva però ricondotto a motivi economici e non a un pericolo rilevante ai fini della protezione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di motivazione apparente perché la sentenza impugnata esponeva chiaramente le ragioni del diniego; ha inoltre giudicato tutte le doglianze inammissibili nella parte in cui chiedevano una rivalutazione del merito e del quadro istruttorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. In particolare, ha rilevato che la Corte d'appello aveva esaminato le fonti internazionali consultate e aveva escluso, per la zona di provenienza, una situazione di violenza indiscriminata o altri presupposti della protezione sussidiaria, nonché specifici fattori di vulnerabilità idonei alla protezione umanitaria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata costituzione dell'Amministrazione; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
richiamato quale base del procedimento di impugnazione avverso il diniego di protezione internazionale
art. 702-quater c.p.c.
richiamato quale norma del rito applicato nel giudizio di merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato dal ricorrente per lamentare una motivazione apparente; la Corte ne esclude la violazione perché la sentenza d'appello contiene una motivazione effettiva e controllabile
art. 3 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione dei fatti e dei presupposti di protezione
art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
richiamato in relazione al dovere di cooperazione istruttoria e alla valutazione del contesto del Paese di origine
art. 2, comma 1, d.lgs. 251/2007
richiamato nei motivi, ma la Corte nega che la sua violazione sia stata dimostrata
art. 14 d.lgs. 251/2007
la Corte d'appello, condivisa dalla Cassazione, ha escluso i presupposti della protezione sussidiaria, in particolare l'ipotesi di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato
art. 115 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo; la Corte ritiene la censura inidonea perché mira a una rivalutazione del merito
art. 32 d.lgs. 25/2008
richiamato in relazione alla protezione umanitaria
art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato quale base normativa della protezione umanitaria nel regime vigente ratione temporis
artt. 11 e 29 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
richiamati in relazione alla protezione umanitaria
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per delimitare il vizio di motivazione apparente al mancato raggiungimento del minimo costituzionale
art. 370 c.p.c.
richiamato per evidenziare l'assenza di controricorso dell'Amministrazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dichiarare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale; se il giudice di merito espone le ragioni del diniego, la censura non può essere accolta.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o delle fonti informative già esaminate dal giudice di merito.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per contestare il peso attribuito alle risultanze istruttorie o per sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.
- Ai fini della protezione sussidiaria, il giudice deve verificare officiosamente il contesto del Paese di origine; se dà conto delle fonti consultate e esclude una situazione di violenza indiscriminata o conflitto armato, la motivazione resiste al controllo di legittimità salvo errori giuridici specifici.
- Per la protezione umanitaria occorre allegare e dimostrare specifici fattori di vulnerabilità e un effettivo profilo di integrazione; la mera prospettazione di difficoltà economiche o di un rimpatrio sfavorevole non basta se non accompagnata da concreti elementi individualizzanti.
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