Cassazione Civile, Sentenza n. 33685/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Letizia Agrifoglio proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso due procedure esecutive riunite aventi ad oggetto gli stessi immobili: (i) esecuzione promossa da Unicredit S.p.A. (poi FI NO 1 Securitisation s.r.l.) in forza di un mutuo fondiario di cui la ricorrente era fideiussore e terza datrice di ipoteca, contestando la nullità del mutuo sotto plurimi profili e l'illegittimità del saggio degli interessi; (ii) esecuzione promossa da Unicredit Leasing S.p.A. in forza di decreto ingiuntivo, il cui decreto veniva censurato per inefficacia per mancata notificazione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.. Le opposizioni venivano respinte in primo e secondo grado; in Cassazione la ricorrente deduceva sette motivi volti, tra l'altro, a ottenere l'annullamento delle pronunce di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato le sentenze di merito e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo (qui giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato) rilevando un vizio processuale pregiudiziale: nella procedura promossa contro il terzo (art. 602 e ss. c.p.c.) mancava la chiamata/partecipazione di un litisconsorte necessario, il debitore diretto (la società Agenzia Ippica del Centro), la cui omissione integra una nullità rilevabile d'ufficio. Per la giurisprudenza costante citata dalla Corte, nelle opposizioni esperite in seno ad esecuzioni contro il terzo sono parti necessarie il creditore, il debitore diretto e il terzo proprietario; l'omissione del debitore determina l'inutiliter datae delle pronunce e impone la cassazione con rinvio per il completo contraddittorio. La Corte ha pertanto evitato di esaminare nel merito i motivi della ricorrente, rimettendo la decisione sulle questioni di merito e sulle spese al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione)
Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione, rimedio esperito dalla ricorrente per impugnare le esecuzioni immobiliari
art. 602 e ss. c.p.c. (espropriazione contro il terzo)
Disciplina l'espropriazione promossa contro il terzo: in tali procedure sono parti necessarie il creditore, il debitore diretto e il terzo proprietario; l'assenza del debitore è vizio che rende nullo il procedimento
art. 644 c.p.c. (termini per la notificazione del decreto ingiuntivo)
Stabilisce il termine di 60 giorni per la notificazione del decreto ingiuntivo; la ricorrente ha dedotto l'inefficacia del decreto per mancata notificazione nei termini
art. 383, comma 3 e art. 354 c.p.c. (effetti della nullità e cassazione con rinvio)
Norme richiamate per l'effetto della nullità processuale per omissione di litisconsorte necessario: annullamento delle pronunce e cassazione con rinvio al giudice di prime cure per nuovo giudizio a contraddittorio integrale
Massime di principio
- Nelle opposizioni all'esecuzione promosse ai sensi dell'art. 602 e ss. c.p.c. contro il terzo, sono parti necessarie il creditore, il debitore diretto e il terzo proprietario; l'omissione di uno di questi soggetti (in particolare del debitore diretto) determina una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato del giudizio
- La nullità per pretermissione di un litisconsorte necessario comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di primo grado per rinnovare il contraddittorio; la Corte di legittimità non decide il merito quando prevale un vizio processuale pregiudiziale
- Se più esecuzioni sono riunite e trattate unitariamente, l'omissione del litisconsorte necessario rispetto a una delle esecuzioni può contaminare l'intero giudizio unitario, rendendo necessario il nuovo esame con tutte le parti coinvolte
- La parte che resiste o ricorre dovrebbe verificare preventivamente la completezza del contraddittorio (soprattutto la chiamata del debitore diretto) per evitare il rischio di cassazione per vizi procedurali; il giudice di merito deve invece sorvegliare sulla regolarità del contraddittorio, ma la Corte di legittimità può rilevare il vizio d'ufficio
- La pronuncia di Cassazione che annulla per vizio di contraddittorio non implica una decisione favorevole sul merito delle censure sostanziali (es. nullità del mutuo o usurarietà degli interessi), le quali restano da decidere in grado di rinvio
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