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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-422/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 settembre 2021. — RK contro CR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 6, lettera a) – Dichiarazione di incompetenza – Articolo 7, lettera a) – Competenza giurisdizionale – Controllo da parte dell’organo giurisdizionale successivamente adito – Articolo 22 – Scelta della legge applicabile – Articolo 39 – Riconoscimento reciproco – Articolo 83, paragrafo 4 – Disposizioni transitorie. — Causa C-422/20

Giurisprudenza europea62020CJ0422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito come funziona il meccanismo di trasferimento della competenza nel regolamento Successioni quando il primo giudice declina la giurisdizione a favore del giudice dello Stato della legge scelta dal defunto. Ha escluso la necessità di una formula espressa di incompetenza e ha affermato che il giudice successivamente adito non può controllare nuovamente la correttezza di quella declinatoria. Ha inoltre precisato che il medesimo meccanismo si applica anche se la scelta di legge discende dalla presunzione transitoria dell’articolo 83, paragrafo 4.

Interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012: validità della dichiarazione di incompetenza, effetti vincolanti per il giudice successivamente adito e applicabilità delle norme di competenza anche quando la scelta della legge applicabile discende dalla presunzione transitoria dell’articolo 83, paragrafo 4.

La questione giuridica

1) Se, ai fini dell’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012, sia necessaria una dichiarazione espressa di incompetenza del giudice preventivamente adito, oppure sia sufficiente che l’incompetenza risulti inequivocabilmente dalla decisione. 2) Se il giudice successivamente adito possa verificare la sussistenza delle condizioni dell’articolo 6, lettera a), e quindi controllare se la scelta di legge fosse valida, se vi fosse una domanda di declinatoria e se il primo giudice avesse correttamente ritenuto più adatti i giudici dello Stato della legge scelta. 3) Se gli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), si applichino anche quando la legge applicabile risulti soltanto dalla presunzione di cui all’articolo 83, paragrafo 4, relativa a disposizioni mortis causa anteriori al 17 agosto 2015.

Principio di diritto

Nel sistema del regolamento n. 650/2012, la dichiarazione di incompetenza del giudice preventivamente adito ai sensi dell’articolo 6, lettera a), non richiede una formula espressa, purché risulti inequivocabilmente dalla decisione; tale decisione vincola il giudice successivamente adito, che non può rimettere in discussione la sussistenza delle condizioni poste dagli articoli 6 e 7, poiché ciò violerebbe il principio del riconoscimento reciproco e il divieto di riesame del merito. Inoltre, le norme sulla competenza di cui agli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), operano anche quando la legge applicabile alla successione si desuma soltanto dalla presunzione di scelta ex articolo 83, paragrafo 4, come se fosse stata scelta ai sensi dell’articolo 22.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 4, regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 6, lettera a), regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 7, lettera a), regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 10, regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 22, regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 39, regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 40, regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 41, regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 83, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 84, regolamento (UE) n. 650/2012

Successioni transfrontaliere, declinatoria di competenza e scelta della legge nel regolamento n. 650/2012

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Köln in una controversia tra il coniuge superstite e il fratello del defunto, relativa al rilascio di un certificato di eredità nazionale e di un certificato successorio europeo. La Corte interpreta gli articoli 6, lettera a), 7, lettera a), 22, 39 e 83, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni.

Fatti e procedimento principale

Dopo il decesso del marito, cittadino tedesco, CR ha chiesto in Germania il rilascio dei certificati successori fondandosi su un testamento olografo del 14 giugno 1990. RK ha contestato la competenza dei giudici tedeschi, sostenendo che il de cuius avesse la residenza abituale in Spagna al momento della morte e che non vi fosse una scelta espressa della legge applicabile. Il giudice tedesco di primo grado aveva inizialmente ritenuto sussistente la propria competenza; successivamente, il giudice spagnolo adito da CR aveva deciso di "rinunciare a statuire", ritenendo i giudici tedeschi più adatti a decidere. Sulla base di tale decisione, l’Amtsgericht Düren aveva riconosciuto la propria competenza, ma il giudice del rinvio nutriva dubbi sull’effetto di quella decisione e sulla possibilità di rimetterne in discussione i presupposti.

Normativa rilevante

La Corte richiama, tra l’altro:

  • l’articolo 4 del regolamento, sulla competenza generale del giudice dello Stato di residenza abituale del defunto;
  • l’articolo 6, lettera a), sulla dichiarazione di incompetenza quando sia stata scelta la legge di uno Stato membro;
  • l’articolo 7, lettera a), sulla competenza del giudice dello Stato della legge scelta quando il primo giudice si è dichiarato incompetente;
  • l’articolo 22, sulla scelta della legge applicabile;
  • l’articolo 39, sul riconoscimento delle decisioni tra Stati membri;
  • l’articolo 41, che vieta il riesame del merito;
  • l’articolo 83, paragrafo 4, che introduce una presunzione di scelta della legge per le disposizioni mortis causa anteriori al 17 agosto 2015.

Prima questione: forma della dichiarazione di incompetenza

La Corte osserva che il testo degli articoli 6 e 7 non impone una forma particolare della decisione di declinatoria. Anche se la formulazione può differire in alcune versioni linguistiche, l’interpretazione uniforme impone di leggere la disposizione in funzione della struttura complessiva del regolamento e dei suoi obiettivi. Ne deriva che non è necessaria una dichiarazione espressa di incompetenza: è sufficiente che dalla decisione del giudice preventivamente adito risulti in modo inequivocabile la sua volontà di declinare la competenza a favore del giudice dello Stato della legge scelta.

Seconda questione: limiti del controllo del giudice successivamente adito

La Corte afferma che il giudice successivamente adito non può verificare se il primo giudice abbia correttamente applicato l’articolo 6, lettera a), né controllare nuovamente:

  • se il defunto avesse validamente scelto la legge applicabile ai sensi dell’articolo 22;
  • se una parte avesse presentato l’istanza di declinatoria;
  • se il primo giudice avesse correttamente ritenuto i giudici dello Stato della legge scelta più adatti a statuire.

La ragione è che la declinatoria costituisce una "decisione" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), e come tale è soggetta al regime del riconoscimento reciproco. L’articolo 39 prevede il riconoscimento automatico delle decisioni, mentre l’articolo 41 vieta ogni riesame del merito. Consentire al giudice successivamente adito di rimettere in discussione i presupposti della declinatoria comprometterebbe la fiducia reciproca, l’efficacia del sistema e potrebbe creare un conflitto negativo di competenze con rischio di diniego di giustizia.

Terza questione: applicabilità della disciplina quando la scelta di legge deriva dall’articolo 83, paragrafo 4

La Corte chiarisce che il meccanismo degli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), si applica anche quando la legge applicabile alla successione non sia stata scelta espressamente dal defunto, ma risulti dalla presunzione transitoria dell’articolo 83, paragrafo 4. Secondo la Corte, tale disposizione produce, per le disposizioni mortis causa anteriori al 17 agosto 2015, un effetto equiparabile a una scelta di legge ai sensi dell’articolo 22. Escludere l’applicazione degli articoli 6 e 7 in questo caso pregiudicherebbe il parallelismo tra competenza e legge applicabile, che il regolamento intende garantire.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde quindi che:

  • la dichiarazione di incompetenza può essere implicita, purché inequivoca;
  • il giudice successivamente adito non può controllare i presupposti della declinatoria del primo giudice;
  • le norme di competenza di cui agli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), operano anche quando la scelta della legge discende dall’articolo 83, paragrafo 4.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la sentenza conferma che nel contenzioso successorio transfrontaliero la decisione del primo giudice sulla competenza, se chiaramente declinatoria, ha un effetto vincolante e non può essere riaperta dal giudice dello Stato successivamente adito. Resta centrale, inoltre, il collegamento tra scelta della legge e competenza giurisdizionale, anche nei casi transitori in cui la scelta sia solo presunta dal regolamento.

Come è indicizzato

Materiesuccessioni transfrontalierecompetenza giurisdizionalericonoscimento delle decisioniscelta della legge applicabilecertificato successorio europeo

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