Cassazione Civile, Ordinanza n. 12372/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso il 22 ottobre 2018. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 contro tale decreto, ma il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non provata la proposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del SICID non bastassero a dimostrare una valida comunicazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo della Procura, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul PM la prova della data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Inoltre ha ritenuto l’impugnazione comunque inammissibile per tardività dell’opposizione: il decreto di liquidazione era del 22 ottobre 2018 e l’opposizione era stata proposta solo nel 2020, quindi oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. Pertanto, anche a prescindere dal problema della rituale comunicazione, il provvedimento era ormai definitivo e non più esaminabile nel merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimato non ha svolto difese, e nessun raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. 115/2002
Rimedi oppositivi avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; l’opposizione è soggetta alla disciplina speciale richiamata.
art. 84 D.P.R. 115/2002
Il decreto di pagamento del compenso al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
art. 15 D.Lgs. 150/2011
Disciplina il rito dell’opposizione avverso il decreto di pagamento nel quadro del rito sommario speciale.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo d’impugnazione; nel caso concreto, l’opposizione era comunque tardiva perché proposta oltre sei mesi dal decreto.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.
art. 136 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla comunicazione del provvedimento; la Corte non entra nel merito della censura, ritenendo il ricorso comunque inammissibile.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul tema dell’onere della prova circa l’avvenuta comunicazione; la Corte reputa assorbente la tardività dell’opposizione.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 35 d.lgs. 149/2022
Indica il regime temporale applicabile al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la mancata comunicazione o notificazione del provvedimento non esclude, di per sé, l’applicazione del termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., se l’opposizione è proposta oltre tale termine.
- Quando il ricorso per cassazione difetta della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., esso è inammissibile indipendentemente dalle questioni di merito dedotte con i motivi.
- Se l’impugnazione è stata proposta oltre il termine lungo, diviene irrilevante accertare se il provvedimento sia stato validamente comunicato ai fini della decorrenza del termine breve, perché il provvedimento risulta comunque definitivo.
- Nel procedimento di opposizione ai decreti di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, la questione della prova della comunicazione può essere superata dall’accertamento della tardività dell’opposizione sulla base della data del provvedimento e del decorso del termine lungo.
- La disciplina speciale del patrocinio a spese dello Stato deve coordinarsi con il rito sommario speciale e con le regole generali delle impugnazioni, compreso il termine lungo in assenza di comunicazione o notificazione.
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