Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46075/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per presunta insufficiente motivazione della condanna per ricettazione: l'imputato non era stato trovato in possesso del telefono e la condanna si sarebbe fondata sulla corrispondenza tra la SIM a lui intestata e l'IMEI del telefono provento di furto, nonché sui contatti con utenze riconducibili ad amici; la difesa aveva ipotizzato che il padre potesse aver fatto uso della SIM; (2) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per intervenuta prescrizione del reato, assumendo che il momento consumativo fosse il 22/01/2014 e che la prescrizione fosse maturata il 22/07/2021; (3) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., richiesta con memoria ex art. 121 c.p.p., e per mancata considerazione di tale memoria da parte della Corte territoriale, con conseguente vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo aspecifico e lo ha rigettato; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato (la ricettazione ha termine di prescrizione di otto anni, estendibile con interruzioni fino a dieci, quindi la prescrizione non era maturata). Ha invece ritenuto fondato il terzo motivo: la Corte territoriale non ha valutato né motivato la memoria difensiva che chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; benché l'omessa valutazione di una memoria non comporti sempre nullità automatica, nel caso specifico la memoria conteneva elementi rilevanti che avrebbero richiesto esame e adeguata motivazione. Pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione relativa all'art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Fondamento procedurale per il motivo di ricorso che censura la motivazione della sentenza di merito nella parte in cui ha affermato la responsabilità penale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    Base normativa per la censura relativa alla prescrizione; consente impugnare decisioni per violazione di legge (in particolare sulla decorrenza e maturazione della prescrizione).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di legittimità segnala che, dopo la giurisprudenza interpretativa e la sentenza della Corte costituzionale n.156/2020, può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello quando rientri tra le cause di proscioglimento soggette a declaratoria immediata.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Regola il deposito di memorie difensive; la Corte sottolinea che il semplice deposito non genera automaticamente nullità se non valutato, ma la mancata valutazione può rilevare ai fini della correttezza e completezza della motivazione quando la memoria contenga spunti decisivi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di immediata declaratoria per talune cause di proscioglimento; la Corte di Cassazione riconduce l'applicabilità di tale obbligo anche alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 156/2020

    Ha esteso l'applicabilità della causa di non punibilità (art. 131-bis) anche ai reati per i quali non è previsto il minimo edittale, principio rilevante perché l'appello era stato proposto anteriormente a tale pronuncia ma la questione è stata posta successivamente.

  • D.L. n. 137/2020 art. 23, comma 8 e D.L. 198/2022 art. 8

    D.L. 137/2020 art.23 comma 8; D.L. 198/2022 art.8

    Richiamati per attestare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo le norme emergenziali e successive integrazioni procedurali.

Massime di principio

  • La mera omissione di valutare una memoria difensiva non determina automaticamente una nullità: occorre verificare se la memoria conteneva argomenti rilevanti e decisivi che, se trascurati, alterano la completezza e la correttezza della motivazione.
  • Se la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è invocata, il giudice di appello può e talvolta deve valutarla d'ufficio, specie se ricomprensibile tra le cause per le quali l'ordinamento richiede declaratoria immediata (art. 129 c.p.p.).
  • Nei ricorsi per cassazione è indispensabile specificità e correlazione tra le censure e la motivazione impugnata: motivi generici o non sufficientemente puntuali sono inammissibili.
  • La prescrizione va valutata con riferimento al preciso momento consumativo e agli eventuali atti interruttivi; per il reato di ricettazione il termine ordinario è di 8 anni (con possibilità di estensione per interruzioni fino a 10 anni), perciò le censure sulla prescrizione richiedono calcoli temporali e prova degli eventi interruttivi.
  • Quando si deposita una memoria difensiva contenente istanze rilevanti (es. richiesta di non punibilità), è fondamentale esplicitare in sede di impugnazione quale ragionamento decisivo la memoria avrebbe potuto modificare, per dimostrare il nesso tra omissione e vizio motivazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.