Cassazione Civile, Ordinanza n. 18580/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di appello promosso dalla banca originaria, poi cessionaria del credito trasferito alla ricorrente. Nel corso del processo la controparte era stata dichiarata fallita. La corte territoriale ha ritenuto che la comunicazione via PEC del 12 gennaio 2017, proveniente dal curatore fallimentare, avesse determinato una conoscenza legale dell'evento interruttivo e che da tale data decorresse il termine semestrale di riassunzione previsto dall'art. 305 c.p.c.; poiché il processo non era stato riassunto entro quel termine, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi, deducendo in particolare che la comunicazione del curatore integrasse solo conoscenza di fatto e non conoscenza legale idonea a far decorrere il termine di riassunzione; ha inoltre censurato la mancata considerazione del fatto che la dichiarazione giudiziale di interruzione era stata pronunciata solo all'udienza del 23 novembre 2018. La Corte di cassazione ha riqualificato il primo motivo come denuncia di violazione di legge, lo ha accolto e ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che, in caso di fallimento della controparte, il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo decorre solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione sia portata a conoscenza della parte interessata; se la dichiarazione non è resa in udienza, occorre una notificazione o comunicazione idonea. Nel caso concreto, prima dell'udienza del 23 novembre 2018 non vi era stata una conoscenza legale dell'interruzione, sicché era erronea la declaratoria di estinzione fondata sulla data del 12 gennaio 2017.
Norme richiamate
art. 305 c.p.c.
termine per la riassunzione del processo
il termine per riassumere o proseguire il processo interrotto decorre dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla mera conoscenza di fatto dell'evento
art. 43, comma 3, l. fall.
l'apertura del fallimento produce l'interruzione automatica del processo
art. 52 l. fall.
richiamato quale ipotesi di improcedibilità delle domande di credito, fuori dal perimetro della regola sulla decorrenza del termine di riassunzione
art. 93 l. fall.
richiamato quale ipotesi di improcedibilità delle domande di credito, fuori dal perimetro della regola sulla decorrenza del termine di riassunzione
art. 176, comma 2, c.p.c.
se la dichiarazione di interruzione è resa in udienza, essa è già conosciuta dalle parti presenti e non necessita di ulteriore comunicazione per far decorrere il termine
art. 360, comma 1, c.p.c.
il motivo formalmente intitolato come omesso esame di fatto decisivo può essere riqualificato come violazione o falsa applicazione di legge
art. 58 TUB
richiamato per la cessione del credito e la successione della ricorrente alla banca originaria
artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130
richiamati per il trasferimento dei crediti alla società ricorrente
Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931
la Corte richiama il principio di riqualificazione del motivo di ricorso in base al suo contenuto sostanziale
SS.UU. 12154/2021
in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art.43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario
principio di diritto decisivo applicato al caso per escludere la decorrenza del termine di riassunzione dalla sola comunicazione dell'evento fallimentare
Massime di principio
- In caso di fallimento della controparte, l'interruzione del processo opera automaticamente, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre solo dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione.
- La mera conoscenza di fatto dell'evento interruttivo non è sufficiente a far decorrere il termine di cui all'art. 305 c.p.c.; occorre una comunicazione o notificazione idonea della dichiarazione di interruzione, salvo che essa sia stata pronunciata in udienza e quindi già conosciuta dalle parti.
- Ai fini della qualificazione dei motivi di ricorso, la Corte di cassazione può riqualificare il motivo in base al contenuto effettivo, prescindendo dall'etichetta formalmente attribuita dalla parte.
- La declaratoria di estinzione per mancata riassunzione è illegittima se il termine è fatto decorrere da un evento noto solo in fatto e non dalla previa conoscenza legale dell'interruzione.
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