Sentenza n. 2778/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione terza di Lecce n.-OMISSIS-resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia - Lecce che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione di un fabbricato rustico e di un muro realizzati senza permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un'ordinanza del dirigente dell'UTC del Comune di Lizzanello, adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, con cui era stata ingiunta la demolizione di un fabbricato rustico di circa 114,82 metri quadrati e di un muro di delimitazione, realizzati senza permesso di costruire su un terreno in proprietà indivisa. In precedenza, il Comune di Cavallino aveva adottato un'analoga ordinanza, poi annullata dal TAR per incompetenza territoriale, essendo stata ritenuta viziata la procedura di modifica dei confini comunali e permanendo l'immobile nel territorio di Lizzanello. In primo grado erano stati dedotti: violazione dell'art. 7 l. 241/1990; contraddittorietà e sviamento rispetto alla precedente sentenza del TAR, ad atti comunali e regionali e agli strumenti urbanistici; incompetenza relativa e carenza di motivazione; violazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001; difetto di istruttoria e contraddittorietà dell'azione amministrativa; erroneità e difetto di motivazione. In appello è stata censurata, anzitutto, la mancata concessione di un ulteriore rinvio dell'udienza in attesa dell'adozione del PUG; sono state poi riproposte la fondatezza dei primi due motivi di ricorso e la contraddittorietà della sentenza di primo grado per non avere considerato che il DPP al PUG era già stato adottato quando era stata emanata l'ordinanza. L'appellante sosteneva inoltre che la pendenza del procedimento di ridefinizione dei confini avrebbe imposto al dirigente di valutare l'opportunità della demolizione o di investire il consiglio comunale, e che l'intervento fosse compatibile con il DPP al PUG.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso che sussistesse un diritto al rinvio della trattazione: fuori dai casi tassativi previsti dalla legge, la parte può soltanto rappresentare le ragioni del differimento, la cui valutazione spetta al giudice mediante bilanciamento tra esigenze difensive e ragionevole durata del processo. La mera eventualità che l'adozione futura del PUG facesse venir meno l'interesse alla causa non integra la situazione eccezionale richiesta dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; l'eventuale nuovo provvedimento sarebbe stato autonomamente impugnabile e non avrebbe inciso sulla legittimità dell'ordinanza repressiva già adottata. La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata respinta perché l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato e dovuto. L'omissione partecipativa costituisce quindi irregolarità non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non avendo l'appellante indicato elementi idonei a dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento. Il Collegio ha inoltre escluso che la pendenza di un futuro e incerto procedimento di modifica dei confini imponesse una sospensione dell'azione repressiva o il coinvolgimento dell'organo politico: rileva la competenza territoriale esistente al momento dell'accertamento dell'abuso, mentre la repressione dell'abuso non ammette tergiversazioni. L'ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto, già individuato dal legislatore nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia; sono sufficienti la descrizione delle opere e l'individuazione delle violazioni. Il decorso del tempo non fa venir meno il potere repressivo, esercitabile anche tardivamente. Infine, la prospettata compatibilità dell'intervento con il DPP al PUG è stata ritenuta non adeguatamente dimostrata e comunque irrilevante: anche se l'area fosse edificabile, ciò non avrebbe consentito di costruire senza titolo edilizio. L'eventuale conformità urbanistica avrebbe potuto rilevare soltanto nell'ambito di una domanda di sanatoria. Nulla sulle spese, poiché i Comuni non si sono costituiti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La repressione dell'abuso edilizio mediante ordine di demolizione è attività doverosa e vincolata; l'ordine può essere adottato quando sia accertata la realizzazione di opere senza permesso di costruire.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione quando il potere esercitato è vincolato e il destinatario non dimostra che la partecipazione avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L'omessa partecipazione procedimentale degrada a irregolarità non invalidante quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione può essere disposto per situazioni eccezionali; non esiste, fuori dai casi tassativi di legge, un diritto della parte al rinvio, e la mera eventualità di un futuro venir meno dell'interesse al ricorso non è sufficiente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Fuori dai casi tassativi di rinvio previsti dalla legge, la parte non ha un diritto al differimento dell'udienza; la richiesta deve essere valutata dal giudice alla luce delle concrete esigenze difensive, della situazione di eccezionalità e dell'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo. La mera eventualità che un futuro provvedimento amministrativo faccia venir meno l'interesse alla causa non giustifica il rinvio.
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e doveroso, sicché la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l'annullabilità quando il destinatario non indichi elementi che avrebbero potuto condurre a un diverso contenuto dell'atto.
- L'ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico alla demolizione, poiché tale interesse è già individuato a monte dalla legge nell'esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia; è sufficiente descrivere le opere abusive e indicare le violazioni accertate.
- Il potere repressivo degli abusi edilizi non è precluso dal decorso del tempo e può essere esercitato anche tardivamente; non occorre valutare, nell'adozione dell'ordine di demolizione, un futuro e incerto mutamento dei confini territoriali comunali.
- La compatibilità dell'opera con la destinazione urbanistica dell'area non sostituisce il necessario titolo edilizio: anche un'area edificabile non consente l'edificazione senza permesso di costruire. La conformità urbanistica può eventualmente rilevare nell'ambito di una domanda di sanatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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