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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41312/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del 13/09/2021 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in sede esecutiva che aveva accolto la richiesta dell'imputato di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. con conseguente rideterminazione della pena unica. Il ricorso deduce che il giudice dell'esecuzione competente non era il G.I.P. del Tribunale di Napoli ma la Corte di Appello di Napoli, in quanto quest'ultima aveva pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (sentenza del 18/05/2018, definitiva il 20/01/2019), e quindi il G.I.P. avrebbe statuìto senza la competenza funzionale prevista dall'art. 665 c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato il principio consolidato secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in presenza di più provvedimenti esecutivi nei confronti della stessa persona, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (richiamando l'art. 665 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Avendo il G.I.P. del Tribunale di Napoli emesso l'ordinanza in mancanza di tale competenza, sussiste una nullità assoluta; la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli, giudice dell'esecuzione competente.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio di competenza funzionale per il giudice dell'esecuzione: la competenza spetta al giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima; principio inderogabile per determinare il giudice esecutivo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva; la sua applicazione deve essere decisa dal giudice dell'esecuzione competente secondo l'art. 665 c.p.p.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale citata in relazione ai reati oggetto delle condanne (associazione di tipo mafioso); la sua menzione serve a identificare i titoli esecutivi coinvolti nella complessiva posizione esecutiva.

  • art. 629 cod. pen. e art. 628 cod. pen.

    Articoli del codice penale relativi ai reati di estorsione e rapina, richiamati per descrivere i titoli di condanna che formano oggetto della valutazione di continuazione.

  • d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. legge 12 luglio 1991 n. 203), art. 7

    Richiamato come aggravante applicata ad alcuni reati di estorsione/rapina; indicato per completezza dei titoli esecutivi.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015)

    Precedenti consolidati che confermano il principio secondo cui la competenza per le questioni esecutive tra più provvedimenti spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile; la regola è di natura funzionale, assoluta e inderogabile.

Massime di principio

  • Quando un soggetto ha più sentenze di condanna emesse da giudici diversi, la competenza del giudice dell'esecuzione spetta al giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (criterio dell'art. 665 c.p.p.).
  • La competenza funzionale per le questioni esecutive è assoluta e inderogabile: la sua violazione determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio e comporta l'annullamento del provvedimento emesso dal giudice incompetente.
  • Anche se la questione o l'incidente di esecuzione non riguardano direttamente il provvedimento emesso dall'ultimo giudice, resta fermo che la decisione sulla materia esecutiva deve essere adottata dal giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza irrevocabile.
  • In caso di annullamento per incompetenza funzionale il rimedio pratico è l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione competente (la Corte di Appello che ha emesso l'ultima sentenza irrevocabile).
  • Nelle istanze di applicazione della continuazione (art. 671 c.p.p.) va preliminarmente verificata la competenza funzionale: identificare la data di irrevocabilità delle sentenze è essenziale per stabilire il giudice competente.
  • Per difendersi o per proporre istanze in materia esecutiva è opportuno sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza funzionale qualora emerga che un altro giudice ha emesso la sentenza irrevocabile per ultima.

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