Cassazione Penale, Sentenza n. 45425/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. Hanno articolato sei motivi: 1) violazione del principio di proporzionalità per le loro precarie condizioni socio-economiche e di salute e per le ridotte dimensioni del manufatto; 2) incompetenza della Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione e incompetenza della Procura generale rispetto alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata; 3) nullità dell'ingiunzione a demolire per mancata notificazione al difensore ai sensi dell'art. 655, comma 5, c.p.c.; 4) intervenuta prescrizione dell'ordine di demolizione; 5) carenza di legittimazione passiva dei ricorrenti per acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, esistenza di domanda di condono pendente e competenza della Regione/Genio Civile per gli aspetti antisismici; 6) mancata applicazione dell'art. 34 del testo unico dell'edilizia relativo al divieto di demolizione quando arrechi pregiudizio a parti edilizie legittime.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili e conferma la decisione della Corte d'appello. In particolare: il primo motivo (proporzionalità) è rigettato perché il diritto all'abitazione non è assoluto e deve essere bilanciato con la tutela del territorio; i ricorrenti non hanno fornito allegazioni probatorie specifiche richieste dalla giurisprudenza; il secondo motivo (competenza) è ritenuto infondato, confermando la competenza della Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione; il terzo motivo (mancata notificazione) è irrilevante alla luce dell'orientamento consolidato; il quarto (prescrizione) è respinto perché l'ordine di demolizione è misura di natura ripristinatoria e non pena, quindi non soggetta a prescrizione; il quinto motivo è rigettato: l'acquisizione al patrimonio comunale non impedisce l'esecuzione da parte del condannato salvo dichiarazione comunale di prevalenti interessi pubblici, e la domanda di condono non giustifica la sospensione in assenza di elementi concreti e tempi rapidi di definizione; la contestata competenza regionale/Genio Civile non annulla l'ordine ex art. 31 DPR 380/01. Il sesto motivo (art. 34 TUE) è privo di specificità e non supera la valutazione di merito. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 655 cod. proc. civ. (comma 5)
La mancata notificazione dell'ordine di ingiunzione a demolire al difensore di fiducia è stata ritenuta irrilevante alla luce della giurisprudenza consolidata; la censura è inidonea a determinare nullità utile.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
art. 31 DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Rammentato come fondamento dell'ordine demolitorio di natura ripristinatoria; nessuna norma sopravveniente invocata in via assorbente rispetto a questo ordine.
art. 34 DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Richiamato dai ricorrenti per contestare la demolizione che pregiudicherebbe parte legittima; la Corte ha ritenuto il richiamo non specifico e il caso distinto dalla ipotesi di difformità parziale regolata dall'articolo.
art. 7 CEDU
Richiamato nel ragionamento sul carattere non punitivo dell'ordine demolitorio (nessuna 'pena' ex art. 7 CEDU), con la conseguenza che l'ordine non è soggetto a prescrizione.
art. 8 CEDU; artt. 2 e 3 Cost.
Richiamati nel bilanciamento con il diritto all'abitazione: tali diritti non sono assoluti e vanno bilanciati con l'interesse alla tutela del territorio e dell'ambiente.
Sentenza Corte EDU, Longo c/ Italia, 12/09/2024
Conferma che l'ordine di demolizione, pur emesso in ambito penale, ha natura ripristinatoria e non punitiva, rafforzando l'orientamento della Corte di Cassazione sulla non soggezione a prescrizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 146 del 8/7/2021
Riferimento sul carattere amministrativo di misure finalizzate al ripristino (es. confisca lottizzatoria) e sul rispetto delle garanzie convenzionali, collocando la demolizione in un quadro di strumenti ripristinatori.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione emesso a seguito di condanna ha natura ripristinatoria e non punitiva; pertanto non è soggetto a prescrizione come pena.
- Il diritto all'abitazione non è assoluto: il giudice può eseguire demolizioni abusive se la misura è proporzionata al fine di ripristinare lo status preesistente del territorio; chi invoca la non proporzionalità deve allegare fatti specifici e concreti.
- La competenza della Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione è riconosciuta quando la sentenza di merito ha cristallizzato il giudizio; eccezioni di incompetenza devono essere fondate e specificamente dedotte.
- La mancata notifica dell'ingiunzione a demolire al difensore non determina automaticamente la nullità utile se la giurisprudenza la ritiene irrilevante nel concreto.
- L'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione da parte del privato condannato, salvo che l'ente comunale dichiari l'esistenza di interessi pubblici prevalenti.
- Una domanda di condono pendente non sospende automaticamente l'esecuzione: è necessario allegare elementi concreti che dimostrino l'imminente e ragionevole definizione positiva dell'istanza per giustificare la sospensione.
- Le censure che si limitano a chiedere una rivalutazione del merito senza confrontarsi con la motivazione del giudice impugnato sono inammissibili in Cassazione.
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