Cassazione Civile, Ordinanza n. 11773/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da rapporti concessori intercorsi tra un privato e un Comune in relazione alla gestione di impianti di illuminazione e ad opere eseguite nei cimiteri comunali. Il privato ha chiesto la condanna dell’ente al pagamento di somme asseritamente dovute per l’utilizzo di impianti di sua proprietà e per lo sfruttamento dei lavori eseguiti. In via subordinata ha proposto domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per ottenere il rimborso delle spese di straordinaria manutenzione e di adeguamento degli impianti alla normativa sopravvenuta. I giudici di merito hanno dichiarato nulla l’originaria citazione per difetto di causa petendi, senza assegnare un termine per interloquire su questione rilevata d’ufficio, e hanno poi rigettato nel merito la domanda ex art. 2041 c.c. Il ricorrente ha censurato tale esito deducendo: (1) violazione del contraddittorio e del giusto processo per mancata rimessione della questione alle parti; (2) violazione delle norme sulla validità della citazione e sul potere di integrazione della domanda; (3) erronea valutazione della domanda di arricchimento ingiustificato alla luce del contenuto delle convenzioni e delle norme richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del Comune, ritenendo che la controversia avesse natura meramente patrimoniale e rientrasse quindi nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale: la questione rilevata d’ufficio dal primo giudice era una questione di fatto mista a diritto, rispetto alla quale andava assicurato il contraddittorio anche nel sistema anteriore all’art. 101, comma 2, c.p.c., in base ai principi del giusto processo e all’art. 183 c.p.c. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, perché riesamini anzitutto la domanda principale, poi valuti la proponibilità e il merito dell’azione di arricchimento senza causa secondo i principi delle Sezioni Unite, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L’azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e può essere esaminata solo se manca ab origine un diverso titolo giustificativo; resta preclusa quando la diversa azione sia stata rigettata per ragioni diverse dalla mancanza del titolo, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite.
art. 101, comma 2, c.p.c.
La norma sul contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio è stata richiamata dalla Corte d’appello come non applicabile ratione temporis, ma la Cassazione ha ritenuto comunque sussistente il dovere di interlocuzione della parte su questioni di fatto miste a diritto.
art. 183 c.p.c.
Nel sistema anteriore all’art. 101, comma 2, c.p.c., il dovere del giudice di segnalare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio trova fondamento in questa disposizione, limitatamente alle questioni di puro fatto o miste a fatto e diritto.
art. 163, n. 4, c.p.c.
È richiamato per evidenziare che la causa petendi implica fatti ed elementi di diritto, quindi la questione sulla sua mancanza non era di puro diritto ma richiedeva contraddittorio.
art. 164, comma 5, c.p.c.
È invocato dal ricorrente per sostenere che, anche a voler ravvisare un vizio della citazione, avrebbe dovuto essergli assegnato un termine per integrare la domanda.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato come fondamento del principio del giusto processo e del divieto di decisioni a sorpresa.
art. 24 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale del diritto di difesa, leso dalla decisione adottata senza previa interlocuzione sulla questione rilevata d’ufficio.
art. 3, comma 1, Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione al profilo di violazione delle garanzie processuali e dell’eguaglianza delle armi.
art. 5, comma 2, L. 1034/1971
È richiamato dalla Corte per affermare che nelle controversie sulle indennità, canoni e corrispettivi relativi a concessioni pubbliche la giurisdizione spetta al giudice ordinario, quando la lite abbia contenuto meramente patrimoniale.
L. 69/2008
È menzionata come legge che ha introdotto l’art. 101, comma 2, c.p.c., ma la Corte precisa che il principio del contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio operava già prima.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Anche nel sistema anteriore all’introduzione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., il giudice non può fondare la decisione su una questione di fatto o mista a fatto e diritto rilevata d’ufficio senza previamente consentire alle parti di interloquire.
- Il divieto di decisioni a sorpresa discende dai principi del giusto processo e del diritto di difesa e opera lungo tutto il corso del processo, non solo rispetto all’atto introduttivo.
- La nullità o il rilievo officioso della mancanza di causa petendi non esonera il giudice dal rispetto del contraddittorio quando la questione richiede apprezzamenti fattuali o misti.
- Nelle controversie relative a concessioni pubbliche, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste solo quando la lite abbia contenuto meramente patrimoniale e non investa poteri autoritativi della pubblica amministrazione sull’assetto del rapporto concessorio.
- L’azione di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria: è proponibile solo in mancanza originaria di altro titolo giuridico azionabile e non può fungere da rimedio surrogatorio quando l’azione tipica sia stata semplicemente respinta per ragioni diverse dalla mancanza del titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11706/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11708/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11709/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11713/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11714/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11715/2024 del 02/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →