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Sentenza

Sentenza n. 13941/2026 - Roma, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto dell’intervenuta esecuzione della sentenza in senso favorevole al ricorrente e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, mentre il rimborso del contributo unificato è stato posto a carico dell’Istituto previdenziale. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma del 20 luglio 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 29 luglio 2024. Nel corso del giudizio l’Istituto previdenziale ha rappresentato e documentato l’esatta esecuzione della sentenza, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere e che le spese fossero compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente e in senso favorevole al ricorrente la pronuncia oggetto del giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce al giudice di regolare le spese di lite e di porre a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato, anche quando le spese processuali siano compensate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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