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Ordinanza

Ordinanza n. 356/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale dello scrutinio finale con esclusione dello studente e non ammissione alla classe successiva per mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, nonché rigetto dell'istanza di riesame e autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituzione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale dello scrutinio finale, sostenendo che la scuola avesse applicato in modo meramente aritmetico il limite minimo di frequenza previsto dall'art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009, omettendo di valutare la deroga prevista dalla medesima disposizione e dall'art. 6 del regolamento d'istituto. A sostegno della pretesa sono stati richiamati i voti presenti nella pagella elettronica, inclusi alcuni voti elevati e diverse sufficienze, nonché una certificazione psicologica ospedaliera attestante un disturbo da lutto persistente e complicato, collegato alle assenze. La certificazione, tuttavia, non risultava essere stata tempestivamente prodotta alla scuola durante l'anno scolastico, in occasione dei colloqui o unitamente all'istanza di riesame. Il ricorrente ha inoltre contestato il rigetto formatosi sull'istanza di riesame e annullamento in autotutela.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo il ricorso non assistito, allo stato, da adeguati elementi di fondatezza. L'art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 richiede, per la validità dell'anno scolastico, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato e stabilisce che il mancato raggiungimento della soglia, anche considerando le deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. Le deroghe previste dal regolamento d'istituto sono state ritenute eccezionali, tassative e non estensibili analogicamente; inoltre, presuppongono la tempestiva produzione della documentazione da parte della famiglia e la valutazione del Consiglio di classe. Nel caso concreto, la certificazione relativa al disagio psicologico non era stata consegnata tempestivamente all'istituto e non era stata sottoposta alla valutazione del Consiglio di classe. Il Collegio ha inoltre rilevato che le numerose insufficienze, nonostante alcuni miglioramenti intervenuti prima dello scrutinio, confermavano il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in varie discipline, incidendo sulla possibilità stessa di procedere a una valutazione attendibile. È stata ritenuta legittima, in sede cautelare, la funzione del limite di frequenza quale garanzia della continuità didattica e dell'attendibilità della valutazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 7, d.P.R. 122/2009

    ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato

    Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

  • art. 5 d.lgs. 62/2017

    casi eccezionali, congruamente documentati

    La soglia minima di frequenza ha carattere vincolante; le deroghe sono ammesse soltanto in casi eccezionali adeguatamente documentati e deliberati dal collegio dei docenti.

  • art. 6 del Regolamento d'Istituto

    casi eccezionali e documentati

    Le deroghe ai limiti minimi di frequenza sono ammesse solo per i casi contemplati dal regolamento, con documentazione tempestivamente prodotta dalla famiglia e valutata dal Consiglio di classe.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Il limite minimo di frequenza scolastica costituisce una soglia vincolante per la validità dell'anno e, se non raggiunto anche considerando le deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
  • Le deroghe al limite minimo di frequenza, in quanto eccezionali, devono essere interpretate tassativamente e non possono essere estese analogicamente a fattispecie diverse da quelle previste dalla disciplina applicabile.
  • La deroga al limite di frequenza presuppone la tempestiva produzione di idonea documentazione da parte della famiglia e la sua valutazione da parte dell'organo scolastico competente; la produzione tardiva della documentazione non consente, di regola, di imputare alla scuola la mancata considerazione della situazione personale dell'alunno.
  • Le assenze possono giustificare una deroga soltanto se documentate e continuative e se, secondo la valutazione del Consiglio di classe, non impediscono di verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento e di formulare una valutazione attendibile.
  • La disciplina sulla frequenza minima tutela la continuità didattica, la linearità e costanza del percorso di apprendimento e l'attendibilità della valutazione; la presenza di numerose insufficienze può confermare l'impossibilità di procedere a una valutazione effettiva degli apprendimenti nonostante il superamento di alcune prove o il conseguimento di talune sufficienze.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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