Ordinanza n. 448/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: del provvedimento emesso dal Questore di Agrigento in data 28/11/2025, con il quale è stata dichiarata irricevibile l’istanza di conversione del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, non definitivamente pronunciando, non ha deciso nel merito il ricorso né l'istanza cautelare. Ha disposto, ai sensi degli artt. 63 e seguenti c.p.a., che il ricorrente depositi copia del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui afferma di essere titolare, mediante il PAT e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 55 c.p.a. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026.
Atto impugnato: provvedimento del Questore di Agrigento che ha dichiarato irricevibile l'istanza di conversione del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento con cui il Questore di Agrigento ha dichiarato irricevibile la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato. Ai fini della decisione sull'istanza cautelare, il TAR ha ritenuto necessario verificare documentalmente la titolarità del permesso di soggiorno per protezione speciale allegata dal ricorrente, disponendo l'acquisizione di copia del titolo nelle forme del processo amministrativo telematico e nel rispetto del termine processuale richiamato.
Norme richiamate
artt. 63 ss. c.p.a.
Il giudice può disporre l'acquisizione di elementi documentali necessari ai fini della decisione.
art. 55 c.p.a.
Il deposito della documentazione richiesta ai fini della trattazione cautelare deve avvenire nel rispetto dei termini processuali applicabili.
Massime di principio
- Prima di decidere un'istanza cautelare, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di documenti nella disponibilità della parte quando tali documenti siano necessari per verificare un presupposto fattuale rilevante della domanda.
- Quando il ricorrente fonda la propria pretesa sulla titolarità di un titolo amministrativo, il giudice può richiedere il deposito della copia del titolo per accertare documentalmente la sussistenza del presupposto dedotto.
- La richiesta istruttoria ai fini cautelari deve essere adempiuta mediante le forme del processo amministrativo telematico e nei termini processuali assegnati dal giudice.
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