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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21718/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente territoriale)

La controversia

La controversia nasce da due istanze di rimborso IRAP presentate da un ente territoriale all'Agenzia delle Entrate. In base a una nota dell'Amministrazione finanziaria del 10 ottobre 2007, l'ente ha ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 280.000 euro, ritenendo sussistente un credito da mancata considerazione di alcune deduzioni o detrazioni d'imposta. L'Agenzia ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo; il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia, riconoscendo un controcredito e riducendo l'importo ingiunto. In cassazione l'Agenzia, con due motivi, ha dedotto: (1) violazione delle norme sull'ingiunzione di pagamento e sul credito tributario, sostenendo che la nota del 10/10/2007 non potesse valere come prova scritta idonea al monitorio perché non prevista dalla disciplina speciale, non era una ricognizione di debito e aveva contenuto solo sull'an della debenza; (2) violazione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tributari di cui all'art. 10 L. 212/2000, assumendo che il Comune avesse tenuto un comportamento contrario a buona fede per non aver risposto alla richiesta di produzione documentale. Il Comune ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato l'applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto applicabile l'obbligo di verifica dell'inadempienza del beneficiario anche nei rapporti tra pubbliche amministrazioni; la censura è stata però formulata richiamando una circolare ministeriale e senza adeguata autosufficienza sulle deduzioni svolte nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale del Comune di Foggia. Ha rilevato, per il primo motivo del ricorso principale, un difetto di specificità dovuto alla tecnica di assemblaggio/copia-incolla degli atti di merito e la mancata trascrizione o compiuta localizzazione della nota del 10/10/2007; ha aggiunto che, comunque, la risposta dell'Agenzia all'istanza di rimborso poteva essere considerata prova scritta idonea per il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 c.p.c., senza che rilevasse la diversa qualificazione di quel documento come ricognizione di debito. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità, perché si limitava a richiamare in modo apodittico il principio di buona fede nei rapporti tributari senza incidere sulla ratio decidendi relativa all'esistenza del credito. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una circolare ministeriale e privo di autosufficienza quanto alla deduzione e devoluzione della questione nei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del Comune, richiamando però per l'Amministrazione delle Entrate il principio della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della disciplina IRAP e delle deduzioni/detrazioni rilevanti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del motivo principale.

  • art. 1, L. n. 68/1999

    citato nel primo motivo del ricorso principale come norma rilevante nel quadro normativo richiamato dall'Agenzia.

  • art. 10, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    citato nel primo motivo del ricorso principale nel quadro delle norme invocate contro la decisione d'appello.

  • art. 16, comma 1, lett. b) e c), L. n. 388/2000

    richiamato dall'Agenzia nel primo motivo; la Corte non affronta il merito del coordinamento normativo per l'inammissibilità del motivo.

  • artt. 633, 634 e 645 c.p.c.

    richiamati per contestare il decreto ingiuntivo; la Corte osserva che non esiste una serie chiusa di documenti idonei al monitorio e che la risposta dell'Agenzia all'istanza di rimborso può costituire prova scritta sufficiente ex art. 633 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dall'Agenzia; la Corte non sviluppa un vero riparto dell'onere probatorio, dichiarando inammissibile il motivo per difetti formali e, in subordine, infondato nel merito.

  • art. 2033 c.c.

    citato nel primo motivo dell'Agenzia; la Corte non si pronuncia nel merito della ripetizione dell'indebito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 10, L. n. 212/2000

    la Corte ritiene il motivo generico e privo di specificità; il richiamo al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione non scalfisce la decisione impugnata.

  • art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973

    il Comune lamentava l'erronea applicazione di questa norma; la Corte dichiara inammissibile la censura perché costruita su una circolare ministeriale e priva di autosufficienza sulle deduzioni di merito.

  • art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per l'inammissibilità del ricorso incidentale in ragione della carenza di autosufficienza sull'allegazione e devoluzione della questione nei gradi di merito.

  • art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per l'inammissibilità del primo motivo principale, non essendo stata trascritta né compiutamente localizzata la nota del 10/10/2007.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 158, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in motivazione per escludere che gli enti territoriali siano ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando è costruito mediante mera riproduzione assemblata degli atti di merito e non consente di individuare le parti effettivamente devolute con autonoma elaborazione difensiva.
  • Per censurare un documento posto a base del decreto ingiuntivo occorre rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione processuale del documento stesso; in mancanza di trascrizione o puntuale collocazione, la censura è inammissibile.
  • Ai fini del decreto ingiuntivo non esiste una serie chiusa di documenti astrattamente idonei: può integrare prova scritta anche la risposta dell'Amministrazione a un'istanza di rimborso, se idonea a fondare il credito azionato.
  • La qualificazione di un documento come ricognizione di debito o come mera attestazione dell'an della debenza è questione di fatto e, se il ricorso è inammissibile per difetti di specificità, non può essere utilmente rivalutata in cassazione.
  • Un motivo di ricorso fondato su clausole generali, come il principio di buona fede nei rapporti tributari, deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; un richiamo apodittico è inidoneo.
  • La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando la norma invocata viene letta attraverso una circolare amministrativa priva di forza normativa, soprattutto se non è dimostrato che la questione sia stata ritualmente sollevata nei gradi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza e può comportare anche l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. 115/2002, salvo regimi speciali come la prenotazione a debito per l'Amministrazione statale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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