Cassazione Penale, Sentenza n. 8127/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rovigo del 22/02/2022 che aveva confermato la decisione del Giudice di pace che aveva, tra l'altro, dichiarato la non punibilita per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) per il reato di lesioni (art.582 c.p.) e aveva assolto o prosciolto l'imputato per altri capi. Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge per l'applicabilità dell'art.131-bis c.p. nei procedimenti davanti al Giudice di pace e la mancata applicazione delle disposizioni speciali di cui all'art.34 e ss. del D.Lgs. 274/2000; 2) illegittimità del termine di 30 giorni fissato dal Giudice di pace per il deposito della motivazione, oltre il limite di 15 giorni previsto per il giudice di pace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'art.131-bis c.p. non si applica ai reati di competenza del Giudice di pace e il complessivo sistema speciale del D.Lgs. 28/08/2000 n.274 prevale. Ha inoltre ritenuto che la parte civile non ha dimostrato un concreto interesse all'impugnazione (in assenza di gravame da parte del pubblico ministero la parte civile è priva di interesse a impugnare la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità) e non ha specificato in che modo la decisione avrebbe effettivamente pregiudicato i suoi diritti civili. Il motivo relativo al termine per il deposito della motivazione è stato giudicato manifestamente infondato e privo di conseguenze processuali. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto, richiamando le Sezioni Unite, che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art.131-bis c.p. non sia applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace, in quanto prevale il sistema speciale introdotto per tali reati dal D.Lgs. 274/2000
art.34 e art.35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Norme che regolano la definizione dei procedimenti davanti al Giudice di pace e l'istituto analogo alla tenuità; la Corte sottolinea la peculiarità del sistema del giudice di pace e il ruolo conciliativo della tenuità nel suo ambito
art.582 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata in fatto (lesioni); qui oggetto della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità pronunciata dal Giudice di pace
art.594 cod. pen.
Norma sostanziale citata in sentenza (reato ritenuto dal Giudice di pace non più previsto come reato)
art.612 cod. pen.
Norma sostanziale citata (reato per il quale il Giudice di pace ha assolto per insufficienza di prova)
art.651-bis cod. proc. pen.
La Corte ricorda che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile per il risarcimento nei confronti del condannato o del responsabile civile intervenuto; ne consegue che la parte civile, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, spesso non ha interesse a impugnare la decisione penale
art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificità dei motivi di impugnazione; il ricorrente deve indicare concretamente le ragioni per le quali chiede annullamento, cosa che qui non è stata adeguatamente fatto
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Decreto che disciplina, tra l'altro, i reati di competenza del Giudice di pace e le particolarità del relativo procedimento; la Corte evidenzia la prevalenza di questo sistema speciale rispetto all'art.131-bis
Giurisprudenza: Sez. U., n. 53683 del 22/06/2017
Precedente delle Sezioni Unite richiamato per affermare che l'art.131-bis non si applica ai procedimenti del giudice di pace e per chiarire il rapporto tra art.131-bis e art.34 D.Lgs. 274/2000
Giurisprudenza: Sez. U., n. 33864 del 23/04/2015 e Sez. U., n. 40109 del 18/07/2013
Precedenti richiamati sul mancato interesse della parte civile ad impugnare sentenze di estinzione del reato nei casi contemplati dal D.Lgs. 274/2000 e sulla separazione tra interesse penalistico e interesse civilistico
Massime di principio
- L'art.131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) non trova applicazione nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace; occorre valutare il regime speciale previsto dal D.Lgs. 274/2000
- La parte civile ha interesse ad impugnare decisioni penali solo se dimostra un concreto pregiudizio penalistico; in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il ricorso della parte civile volto ad annullare una declaratoria di non punibilità per tenuità spesso risulta privo di interesse e quindi inammissibile
- La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità non impedisce necessariamente la proposizione dell'azione civile per il risarcimento del danno; l'efficacia di giudicato ai sensi dell'art.651-bis c.p.p. tutela il percorso civile senza richiedere la rinnovazione del processo penale
- Nel proporre ricorso in Cassazione bisogna rispettare i limiti di specificità dei motivi (art.173 disp. att. c.p.p.) e indicare in modo concreto le ragioni per cui la decisione impugnata avrebbe inciso sulla responsabilità penale o sul diritto della parte civile
- Vizi formali del procedimento del Giudice di pace (es. termini per il deposito della motivazione) possono non avere rilievo se non collegati a una concreta conseguenza processuale che giustifichi l'annullamento
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