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Sentenza

Sentenza n. 232/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”; della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 marzo 2024: - della determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, comunicata alla ricorrente il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni», con la quale la durata del rapporto concessorio è stata limitata al 31 dicembre 2024. Nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Piombino a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202200225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni del Comune di Piombino del 2021 e del 2023 concernenti il differimento e l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le determinazioni comunali che avevano esteso o differito la durata delle concessioni demaniali marittime, chiedendo l’annullamento degli atti e, anche mediante rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’accertamento della non applicabilità al rapporto concessorio dei principi di trasparenza e concorrenza, della direttiva 2006/123/CE, dell’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e dei principi affermati dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 17/2021. In via ulteriore, ha chiesto la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente aveva infatti chiesto, il 5 dicembre 2025, di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il Collegio non ha quindi esaminato le censure sostanziali, le richieste di rinvio pregiudiziale, le questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione europea né le domande di accertamento e condanna. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

    La ricorrente aveva richiamato tali disposizioni per chiedere l’accertamento e la condanna dell’amministrazione; il TAR non ha esaminato tali domande per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 36 cod. nav.

    rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori

    Richiamato dalla ricorrente quale base normativa dei titoli concessori richiesti; la domanda non è stata esaminata.

  • art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118

    cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non applicabilità della cessazione dell’efficacia al rapporto concessorio controverso; la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.

  • direttiva 2006/123/CE

    relativa ai servizi nel mercato interno

    Richiamata dalla ricorrente tra le fonti di cui contestava l’applicabilità; il TAR non ha deciso la questione.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile

    Invocati dalla ricorrente per ottenere la disapplicazione della normativa nazionale e il rilascio di titoli concessori; la domanda non è stata esaminata.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente a tutela della propria posizione concessoria; il TAR non ha esaminato la relativa questione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, impedendo al giudice amministrativo di esaminare le censure di merito e le domande connesse.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di diritto interno, di diritto dell’Unione europea e le richieste di rinvio pregiudiziale prospettate dalle parti restano prive di esame nel giudizio.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità, se non emergono ragioni per procedere comunque alla decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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