Sentenza n. 1183/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 166/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditarvi complessivamente 1.000 euro, oltre al pagamento delle spese di lite. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 17 aprile 2025 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha affermato che anche le statuizioni ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando impongono alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non aveva fornito alcuna prova dell’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica e di accreditarvi 1.000 euro, con le modalità previste dal d.P.C.M. 28 novembre 2016, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; la somma dovrà essere utilizzabile entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore della DGOSV del Ministero, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, con ulteriore termine di 60 giorni decorrente dall’istanza della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso spese generali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha definito la domanda di esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato considerato presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Istituisce la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica che il Ministero deve costituire e accreditare in esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la sentenza impone all’amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.
- La proposizione dell’azione di ottemperanza presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione puntuale delle statuizioni del giudicato, fissando un termine ultimativo per provvedere.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza della parte, in caso di inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1167/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1168/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1169/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1170/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1171/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1172/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →