Cassazione Civile, Ordinanza n. 29626/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva iscritto a ruolo, per una società, una somma dovuta a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 1994, per omesso versamento dell'imposta sul patrimonio netto delle società. La cartella esattoriale era stata impugnata davanti al giudice tributario di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. L'Agenzia aveva poi proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per asserita tardività. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 16 della l. n. 289/2002, dell'art. 51 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di lite fiscale pendente, i termini per proporre appello erano sospesi fino al 1 giugno 2004; poiché l'appello era stato proposto il 5 febbraio 2004, esso doveva ritenersi tempestivo. La Corte ha anche dato conto della rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, inizialmente nulla perché eseguita con modalità non consentite nei confronti di una persona giuridica, e poi ritualmente effettuata a mezzo PEC.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la controversia rientrava tra le liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289/2002, poiché al momento dell'entrata in vigore della legge era ancora pendente il termine per appellare la sentenza di primo grado, mai notificata. Ha inoltre qualificato la controversia come lite fiscale soggetta alla sospensione dei termini, osservando che la cartella non era mera richiesta di riscossione, ma riguardava una pretesa tributaria sostanziale non preceduta da altro atto autonomamente impugnabile. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura è stata proposta come vizio processuale per violazione di legge processuale, ma la Corte ha esaminato il merito della questione sulla tempestività dell'appello.
art. 16, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Ha disposto la sospensione dei termini per i ricorsi, appelli e altri atti processuali relativi alle liti fiscali pendenti fino al 1° giugno 2004, salvo istanza di trattazione del contribuente.
art. 51, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle altre norme sulla tempestività dell'impugnazione nel processo tributario.
art. 327, c.p.c.
Richiamato ai fini del termine lungo per impugnare, ma la Corte ha ritenuto operante la sospensione speciale prevista dalla normativa sulle liti fiscali.
art. 8, l. 20 novembre 1982, n. 890
La notificazione originaria del ricorso per cassazione è stata ritenuta nulla perché effettuata con una modalità non consentita nei confronti delle persone giuridiche.
art. 145 c.p.c.
L'ultimo comma è stato richiamato per escludere la validità della notificazione eseguita ex art. 8 l. n. 890/1982 nei confronti di una persona giuridica.
art. 3-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53
Richiamato come base normativa della notificazione a mezzo PEC effettuata in rinnovazione.
art. 55, l. 18 giugno 2009, n. 69
Richiamato in relazione alla notificazione telematica a mezzo PEC.
Massime di principio
- La sospensione speciale dei termini processuali prevista per le liti fiscali pendenti si applica anche al termine per proporre appello, quando al momento di entrata in vigore della disciplina il termine per impugnare non sia ancora decorso.
- Ai fini della nozione di lite fiscale pendente, rileva che la controversia riguardi una pretesa tributaria sostanziale e non un mero atto di riscossione autonomo, specie quando la cartella non sia preceduta da un atto separatamente impugnabile.
- Se la sentenza di primo grado non è stata notificata, la lite resta pendente ai fini dell'applicazione della sospensione dei termini prevista dalla normativa speciale.
- Quando l'errore del giudice di merito riguarda l'affermazione di tardività dell'appello in presenza di sospensione legislativa dei termini, la sentenza va cassata con rinvio per l'esame del merito.
- La notificazione del ricorso per cassazione effettuata con modalità non consentite nei confronti di una persona giuridica è nulla, ma la nullità può essere sanata mediante rinnovazione rituale nei termini assegnati dalla Corte.
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