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Sentenza

Sentenza n. 4954/2026 - Roma, Sezione 1

per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio

Giustizia amministrativa202512166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto nazionale per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. La pretesa riguardava, in particolare, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto. Il ricorrente ha rappresentato l’inerzia dell’Amministrazione oltre un termine ragionevole e ha documentato una nuova conferma di ammissione a un corso di laurea magistrale presso l’Università di Salerno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’inerzia oltre il termine applicabile. La fissazione dell’appuntamento è stata qualificata come fase preliminare ma integrante del procedimento amministrativo di rilascio del visto, e quindi assoggettata al sindacato giurisdizionale. Escludere tale fase avrebbe creato un segmento sottratto a tutela e avrebbe consentito un sostanziale arresto procedimentale, vanificando la disciplina dei termini. Il TAR ha richiamato, quale riferimento sistematico, l’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, che prevede di norma la fissazione dell’appuntamento entro due settimane, ritenendo applicabile in via analogica il termine di quindici giorni per la fase di convocazione, anche in relazione all’urgenza propria dei visti per motivi di studio. Ha quindi ordinato all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad di convocare il ricorrente con la massima sollecitudine e comunque entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La sospensione della precedente immatricolazione non è stata considerata ostativa, poiché il ricorrente aveva prodotto una nuova conferma di ammissione universitaria. Le spese sono state compensate, ma l’Amministrazione è stata onerata della restituzione del contributo unificato, ove versato. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un eventuale separato provvedimento in caso di ulteriore inerzia.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio; il ricorso è accoglibile quando sussistono un obbligo di provvedere dell’Amministrazione e l’inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.

  • art. 9, par. 2, regolamento (CE) n. 810/2009

    “l’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento”

    Pur non avendo carattere immediatamente precettivo e riguardando principalmente i visti disciplinati dal Codice Visti, la disposizione costituisce un riferimento sistematico per riconoscere la rilevanza giuridica della fase di fissazione dell’appuntamento e, in via analogica, un termine breve di quindici giorni.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Il termine finale del procedimento di rilascio del visto è individuato in novanta giorni dalla presentazione formale della domanda; tale termine presuppone che la domanda sia stata previamente formalizzata, sicché la fissazione dell’appuntamento deve avvenire entro un termine più breve.

  • art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. 115/2002

    Impone all’Amministrazione soccombente la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dalla parte ricorrente, anche se le spese di lite sono compensate.

Massime di principio

  • La fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto costituisce una fase integrante del procedimento amministrativo e non può essere considerata un’attività meramente organizzativa sottratta al sindacato del giudice amministrativo.
  • La richiesta di fissazione dell’appuntamento presso un’autorità consolare è un’istanza idonea a far sorgere l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, anche prima della presentazione formale della domanda di visto.
  • L’inerzia dell’Amministrazione nella fissazione dell’appuntamento può integrare silenzio-inadempimento quando supera un termine ragionevole; per i visti per motivi di studio, il termine può essere individuato, in via analogica e sistematica, in quindici giorni, avuto riguardo alla disciplina del Codice Visti e alla necessità di rispettare l’anno accademico.
  • La tutela avverso il silenzio può condurre a un ordine giudiziale di convocazione dell’interessato entro un termine determinato, senza che il giudice debba anticipare la decisione sul merito della successiva domanda di visto.
  • La sospensione o il venir meno di una precedente ammissione universitaria non esclude l’interesse alla convocazione quando l’interessato dimostri una nuova ammissione al corso di studi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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