Sentenza del 21/01/2015 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
I.V.A - Spazi pubblicitari - Attività intermediazione/pianificazione/acquisto - Soggetto prestatore - Addebito overcommissions - Obbligazione fare - Rileva - Elargizione denaro - Esclusione - Fattura attiva - Assoggettamento I.V.A. - Soggetto utilizzatore - Fattura passiva - IVA acquisti - Oggettiva detrabilità - Sussiste - Ricupero I.V.A. detratta - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato il recupero dell’IVA detratta negli anni d’imposta 2002 e 2003 relativamente alle somme denominate "overcommissions", addebitate dalla società fornitrice per attività di intermediazione, pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari. L’ente impositore aveva ritenuto tali somme mere elargizioni di denaro, escluse dal campo di applicazione dell’IVA. La contribuente ha invece sostenuto che esse costituissero il corrispettivo di specifiche prestazioni di servizi, configurabili come obbligazioni di fare e quindi soggette a IVA.
La decisione
La pretesa di recupero dell’IVA è stata ritenuta illegittima. Le overcommissions sono state qualificate come corrispettivi per servizi di intermediazione, pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari, e non come liberalità o semplici trasferimenti di denaro. Di conseguenza, la fattura attiva emessa dal prestatore doveva essere assoggettata a IVA e la relativa fattura passiva consentiva al soggetto utilizzatore di esercitare il diritto alla detrazione, sussistendo l’oggettiva detraibilità dell’IVA sugli acquisti.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, lettera a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione è richiamata per distinguere le cessioni e le operazioni rilevanti ai fini IVA dalle mere elargizioni di denaro. Nel caso esaminato, le somme non sono state considerate liberalità, ma parte del corrispettivo di un’operazione economica.
Art. 3, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma qualifica come prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, le obbligazioni di fare, non fare o permettere effettuate verso corrispettivo. Le attività di intermediazione, pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari rientrano in tale categoria.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 120 del 17 settembre 2004
La prassi amministrativa è richiamata a sostegno della qualificazione delle overcommissions come corrispettivi connessi a servizi pubblicitari e non come erogazioni gratuite escluse dall’IVA.
Massime di principio
- Per stabilire se una somma è soggetta a IVA occorre verificare la sua effettiva causa economica: se remunera una prestazione individuabile resa verso corrispettivo, costituisce normalmente il corrispettivo di un servizio imponibile.
- La denominazione contrattuale o contabile di una voce, come "overcommission", non è decisiva: prevalgono la sostanza dell’operazione, le attività concretamente svolte e il collegamento tra pagamento e prestazione.
- Le attività di intermediazione, pianificazione, negoziazione o acquisto di spazi pubblicitari costituiscono, in linea generale, obbligazioni di fare e possono integrare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.
- Quando il prestatore emette correttamente una fattura con IVA per un servizio effettivamente reso e inerente all’attività del committente, l’IVA assolta dal committente è, in via generale, detraibile, salvo specifiche cause di indetraibilità o irregolarità.
- Il recupero dell’IVA detratta non è legittimo se l’Amministrazione qualifica genericamente il pagamento come elargizione senza dimostrare che manchi una prestazione effettiva, individuabile e resa a titolo oneroso.
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