Cassazione Civile, Ordinanza n. 32002/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato, con processo verbale di constatazione e successivo avviso di accertamento, il mancato versamento del PREU per l'anno 2015 relativamente a tre apparecchi da gioco sequestrati dalla Guardia di Finanza in un locale di Casalnuovo di Napoli. Secondo l'Ufficio, gli apparecchi erano privi dei titoli autorizzatori e delle caratteristiche tecniche previste per il collegamento alla rete telematica; perciò il tributo e le sanzioni andavano determinati in via forfettaria fino al giorno precedente il sequestro. Il contribuente ha impugnato l'atto, ottenendo accoglimento in primo grado e in appello. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avrebbe attribuito peso irragionevole a dichiarazioni di terzi e che il contratto di locazione non copriva i locali adiacenti in cui erano stati rinvenuti gli apparecchi, così che la disponibilità dei macchinari in capo al contribuente doveva ritenersi provata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha osservato che la CTR non aveva fondato il proprio convincimento solo sulle dichiarazioni di terzi, ma su un complesso di elementi indiziari, comprensivo anche delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza. Ha quindi ritenuto corretto l'apprezzamento del giudice di appello secondo cui non era stata provata la disponibilità stabile degli apparecchi da gioco in capo al contribuente, onere probatorio gravante sull'Amministrazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
Nel processo tributario la prova per presunzioni semplici deve rispettare i criteri di precisione, gravità e concordanza; le dichiarazioni di terzi non bastano da sole se non sono contestualizzate e corroborate da ulteriori elementi.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di prova testimoniale non impedisce la produzione di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, che hanno valore indiziario e possono concorrere alla formazione della prova presuntiva.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per asserita violazione di legge e nullità, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare la compatibilità con il giusto processo della produzione, nel processo tributario, di dichiarazioni extraprocessuali di terzi come elementi indiziari.
art. 38 della L. n. 388/2000
Richiamato nei fatti per indicare la mancanza dei titoli autorizzatori degli apparecchi sequestrati.
artt. 3, 7, 12, 16, 16 bis e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamati nell'avviso di accertamento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
art. 110, comma 6, lett. a), TULPS
Richiamato nei fatti per qualificare gli apparecchi e per escludere che avessero le caratteristiche tecniche necessarie al collegamento telematico.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi rese fuori dal giudizio sono ammissibili come elementi indiziari, ma non costituiscono prova piena e devono essere valutate insieme ad altri elementi del fascicolo.
- Per fondare una presunzione semplice non è sufficiente la mera concordanza formale di più dichiarazioni: il giudice deve verificare precisione del fatto noto, sua contestualizzazione e gravità dell'inferenza verso il fatto ignoto.
- In tema di accertamento del PREU su apparecchi da gioco, l'Amministrazione deve provare la disponibilità o detenzione degli apparecchi in capo al contribuente; in difetto di tale prova non può essere confermata la pretesa impositiva.
- Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non esclude l'utilizzabilità probatoria, in chiave indiziaria, di dichiarazioni extraprocessuali di terzi.
- La valutazione delle presunzioni e degli indizi rientra nel giudizio di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione dà conto del percorso logico seguito dal giudice di appello.
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