Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42445/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Merz, imputato per diffamazione (art. 595 c.p.) a seguito di querela presentata dal magistrato D'Angelo, ha chiesto la rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell'art. 45 c.p.p., denunciando un pericolo d'assenza di imparzialità dell'ufficio giudiziario di Trento. Lamentava l'esistenza di una presunta "cupola" organizzata (autodefinita "9+3") composta da vari giudici e dai magistrati Raimondi e Gallina, la quale, secondo il ricorrente, avrebbe condizionato i giudici locali e prodotto un clima tale da compromettere la libertà di autodeterminazione dei partecipanti al processo e creare legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato la richiesta di rimessione inammissibile per manifesta infondatezza. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che l'istituto della rimessione richiede una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale, comprovata con fatti oggettivi e non fondata su congetture, supposizioni o ricostruzioni autoreferenziali. Le affermazioni del ricorrente sono state considerate insufficienti a dimostrare un pericolo concreto di compromissione dell'imparzialità dell'ufficio nel suo complesso; per censure concernenti singoli magistrati la via ordinaria resta astensione/ricusazione. In applicazione del combinato disposto degli artt. 48, co. 6, e 49, co. 2, c.p.p., il ricorso è dichiarato inammissibile e il richiedente è condannato al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 45 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rimessione del processo per giustificato motivo, interpretata restrittivamente: la rimessione è ammessa solo per "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale che determini un pericolo concreto di perdita di imparzialità dell'ufficio giudiziario.

  • art. 46 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla regolarità delle notifiche alle altre parti nell'iter procedimentale; alla base la verifica formale degli adempimenti procedurali prima della valutazione di merito.

  • artt. 48, co. 6 e 49, co. 2 c.p.p.

    Norme che consentono alla Corte di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di rimessione per manifesta infondatezza e di irrogare, come conseguenza, la condanna del richiedente al pagamento di somme a titolo di ammenda quando sussistono profili di colpa nella formulazione dei motivi.

  • Cass. S.U. 28 gennaio 2003, n. 13687 (Berlusconi e altri)

    Giurisprudenza di principio che sottolinea il carattere eccezionale dell'istituto della rimessione e la necessità di un'interpretazione restrittiva delle relative disposizioni.

  • Corte Cost., n. 186 del 13.6.2000

    Citata in riferimento al potere di sanzionare il richiedente quando la richiesta risulta infondata e vi siano profili di colpa nella sua formulazione.

Massime di principio

  • La rimessione del processo (art. 45 c.p.p.) è uno strumento eccezionale: è ammessa solo per una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale, provata con fatti oggettivi che dimostrino un pericolo concreto per l'imparzialità dell'ufficio giudiziario.
  • Accuse generiche, convinzioni personali, denunce o esposti del ricorrente contro singoli magistrati non sono sufficienti a giustificare la rimessione: per contestazioni circoscritte a singoli soggetti devono essere utilizzati i rimedi ordinari (astensione, ricusazione).
  • La prova richiesta è concreta e non può fondarsi su mere illazioni, timori soggettivi o ricostruzioni autoreferenziali: il richiedente deve dimostrare la portata "inquinante" e sistemica della situazione locale.
  • Se la richiesta di rimessione è manifestamente infondata la Corte può dichiararla inammissibile e irrogare sanzioni pecuniarie al richiedente quando sussistono profili di colpa nella formulazione dei motivi.
  • La valutazione della rimessione richiede l'analisi complessiva dell'ambiente territoriale e dell'ufficio giudiziario, nonché del nesso tra eventi esterni e l'effettiva compromissione dell'imparzialità dei giudici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.