Cassazione Civile, Ordinanza n. 23512/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il titolare di una ditta individuale aveva affidato a una società professionale la gestione contabile, fiscale e tributaria della propria attività. A seguito di un controllo della Guardia di finanza su una nota di credito emessa nel 2007, relativa a fatture annullate, venivano contestati alla nota alcuni vizi formali e sostanziali: mancata indicazione degli estremi delle fatture, importo superiore a quello delle fatture richiamate e data emessa oltre un anno e mezzo dopo le fatture. In conseguenza del rilievo veniva emessa una cartella esattoriale per IVA, sanzioni e interessi, poi pagata dal contribuente. In primo grado la domanda risarcitoria per responsabilità professionale veniva rigettata; in appello veniva riconosciuta la responsabilità della società professionale, ma il danno veniva liquidato solo nella minor somma corrispondente a sanzioni e interessi, non anche nell'importo dell'IVA recuperata e poi richiesta dall'erario. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello deducendo, da un lato, nullità per motivazione irriducibilmente contraddittoria ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., poiché la corte aveva riconosciuto tutti i presupposti della responsabilità professionale ma non aveva liquidato integralmente il danno; dall'altro, violazione degli artt. 26 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 1218, 1176 e 2697 c.c., sostenendo che, se la nota di credito fosse stata correttamente compilata, non sarebbe sorto l'obbligo di pagare IVA, sanzioni e interessi e che la corte d'appello aveva invertito l'onere della prova pretendendo dal danneggiato la dimostrazione della misura dell'inadempimento e del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito non fosse affetta da contraddittorietà radicale, ma fosse sorretta da una motivazione compatibile con il minimo costituzionale. Ha inoltre affermato che, pur essendo stato accertato l'inadempimento professionale della società, restava a carico dell'attore la prova del danno effettivamente subito e del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio; la corte territoriale ha quindi correttamente limitato il risarcimento alle sole sanzioni e interessi, ritenendo non provato che la corretta compilazione della nota avrebbe certamente comportato il recupero dell'IVA. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente a soddisfare il minimo costituzionale, escludendo la denunciata contraddittorietà irriducibile
art. 132 c.p.c.
è stata esclusa la nullità della sentenza per difetto di motivazione, poiché il provvedimento conteneva una giustificazione логicamente coerente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio processuale per nullità della sentenza per motivazione contraddittoria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale
artt. 26 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati dal ricorrente per sostenere che una nota di credito correttamente formata avrebbe evitato il pagamento dell'IVA e delle relative conseguenze fiscali
art. 1218 c.c.
richiamato come disciplina della responsabilità contrattuale; la Corte ribadisce che l'inadempimento presunto non esonera il creditore dalla prova del danno
art. 1176 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla diligenza professionale
art. 2697 c.c.
la Corte ha escluso un'inversione dell'onere della prova, affermando che spetta al danneggiato provare l'esistenza e l'entità del danno
art. 1223 c.c.
il danno risarcibile è solo la perdita effettivamente subita e conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento dell'inadempimento del debitore non esonera il creditore dall'onere di provare l'esistenza del danno e il suo ammontare; il riparto dell'onere probatorio non viene invertito dall'art. 1218 c.c.
- Il risarcimento del danno da inadempimento va limitato alle conseguenze patrimoniali che risultino provate come perdita effettiva e come effetto immediato e diretto della condotta inadempiente, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
- La mera dimostrazione che un atto professionale o fiscale era viziato non basta, di per sé, a provare che, in assenza del vizio, il preteso vantaggio economico si sarebbe certamente realizzato; occorre una prova positiva del nesso tra correttezza dell'operazione e conseguimento del risultato favorevole.
- La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria non è fondata quando la decisione espone un percorso argomentativo intellegibile e coerente, idoneo a superare il livello del minimo costituzionale della motivazione.
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