Cassazione Penale, Sentenza n. 1465/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma che aveva respinto il riesame del sequestro preventivo a fini di confisca di euro 54.705.231,18 disposto con riferimento a presunte frodi IVA e partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a illeciti penali tributari. Le censure principali dedotte dal ricorrente riguardano: insufficienza del fumus commissi delicti (in particolare mancata prova dell'elemento soggettivo necessario per la partecipazione all'associazione e per il concorso nei reati tributari), illegittima utilizzazione del dolo eventuale per configurare il reato associativo, mancata dimostrazione del ruolo di "gestore di fatto" nelle società cartiere, omessa o carente motivazione sul periculum in mora e criticità nella determinazione e proporzionalità dell'importo sottoposto a sequestro (tra cui l'ampiezza del profitto confiscabile rispetto alle operazioni riconducibili al ricorrente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che: il Tribunale ha illegittimamente ritenuto sufficiente il dolo eventuale per fondare il reato di partecipazione ad associazione per delinquere (occorre dolo diretto); non è stata adeguatamente motivata la sussistenza del fumus commissi delicti con riferimento ai reati-fine (omessa dichiarazione e omesso versamento IVA), essendo mancata la prova del ruolo gestionale o di istigazione/rafforzamento del proposito criminoso; il giudice del riesame ha omesso una motivazione sul periculum in mora, requisito essenziale del sequestro preventivo a fini di confisca. Pertanto l'ordinanza è annullata e rinviata perché il Tribunale rivaluti, con adeguata motivazione, il fumus (compreso l'elemento soggettivo), il possibile concorso morale nei reati tributari e il periculum in mora, nonché le questioni di proporzionalità.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ricorda che il reato associativo richiede dolo diretto/specifico: non è sufficiente il dolo eventuale per configurare la partecipazione all'associazione per delinquere o il concorso esterno; va dimostrata la consapevolezza e volontà di contribuire stabilmente al programma criminoso.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione)
Si tratta di un reato proprio, istantaneo e unisussistente: soggetti non obbligati alla dichiarazione possono concorrere solo in forma morale (istigazione o rafforzamento dell'omissione), e il concorso deve avere ad oggetto la specifica omissione al momento della scadenza.
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA)
Anche questo reato è proprio e istantaneo: chi non ha l'obbligo formale di versare può rispondere solo per concorso morale o per un contributo causale valutabile ai sensi dell'art.110 c.p.; le condotte di fornitura/trasporto non sono automaticamente riconducibili al reato di omesso versamento.
art. 321 cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo a fini di confisca richiede espressa e concisa motivazione anche sul periculum in mora: la sua sussistenza è presupposto indispensabile e deve essere valutata e motivata anche dal giudice del riesame.
art. 324 cod. proc. pen.
Il riesame è devolutivo: il giudice adito deve riesaminare e motivare nuovamente tutti i presupposti della misura, anche se il ricorrente non ha enunciato specifici motivi; l'omessa motivazione sul periculum in mora è denunciabile in cassazione.
art. 110 cod. pen.
Richiamato per i concorsi di persone nel reato: il contributo dell'extraneus può essere materiale o morale, ma deve essere adeguatamente motivato e causalmente collegato all'evento criminoso.
art. 240 cod. pen. / art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (confisca)
La Corte richiama che il sequestro preventivo a fini di confisca deve essere correlato a esigenze che giustifichino l'anticipazione dell'effetto ablativo e adeguatamente motivate rispetto alla confisca prevista dalla norma.
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve dimostrare, con motivazione chiara e persuasiva, il fumus commissi delicti per tutti gli elementi essenziali del reato, compreso l'elemento soggettivo.
- Nel reato associativo (art. 416 c.p.) è richiesta la consapevolezza e volontà diretta di concorrere al programma criminoso: il mero dolo eventuale, di per sé, non è sufficiente a fondare la partecipazione all'associazione né il concorso esterno salvo rigorosa prova del grado di consapevolezza.
- I reati tributari propri (omessa dichiarazione, omesso versamento IVA) si consumano in un momento preciso e possono attribuire responsabilità a soggetti estranei solo se dimostrabile istigazione o rafforzamento dell'omissione o un contributo causale specifico; le attività antecedenti/posteriori (fornitura, trasporto) non sono automaticamente riconducibili al reato di omissione.
- Il giudice del riesame deve motivare espressamente anche sulla sussistenza del periculum in mora; l'assenza di tale motivazione costituisce vizio suscettibile di annullamento in Cassazione.
- La determinazione del profitto confiscabile deve rispettare i criteri di proporzionalità e adeguatezza: l'importo sequestrato deve essere logicamente e fattualmente collegato alle condotte specificamente attribuite al soggetto.
- Le consulenze tecniche e le prove difensive rilevanti devono essere valutate dal giudice del riesame; è necessario che il provvedimento dia conto, anche sommariamente, delle ragioni per le quali accoglie o respinge le risultanze difensive.
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