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Sentenza

Sentenza n. 1688/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento ​- del provvedimento n. prot. 146/2026 della Questura di Firenze, firmato digitalmente il 10 giugno 2026, notificato al ricorrente il 18 giugno 2026, che ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; - nonché di tutti gli atti e/o comportamenti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi.​

Giustizia amministrativa202601440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, qualificato come improcedibilità della domanda, di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino egiziano, aveva presentato domanda di protezione internazionale il 9 febbraio 2022 e aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale il 19 dicembre 2023. L'11 aprile 2025 aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva respinto l'istanza applicando la disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che aveva escluso la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina transitoria dell'art. 7 del d.l. n. 20/2023, sostenendo che dovesse applicarsi il regime previgente in ragione della data anteriore al 5 maggio 2023 della domanda originaria di protezione internazionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato e della stessa Sezione, ha ritenuto che la disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 riguardi le istanze originarie di rilascio del titolo di soggiorno, e non soltanto le successive istanze di conversione. La data rilevante è quindi quella di presentazione della domanda originaria di protezione internazionale. Poiché tale domanda era stata presentata il 9 febbraio 2022, prima dell'entrata in vigore della l. n. 50/2023 il 5 maggio 2023, al ricorrente continuava ad applicarsi la disciplina previgente, comprensiva della facoltà di conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, ove ricorressero gli ulteriori presupposti di legge. La Questura, negando in radice tale possibilità, ha illegittimamente applicato la disciplina sopravvenuta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023

    per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente; [...] resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i presupposti di legge

    La disciplina transitoria mantiene il regime previgente per le istanze originarie di rilascio del titolo presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, includendo la facoltà di conversione in permesso per lavoro subordinato.

  • art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione previgente consentiva la conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale; tale facoltà continua ad applicarsi ai titoli rientranti nella disciplina transitoria.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    Costituisce la base normativa del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ottenuto dal ricorrente.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023, rileva la data di presentazione dell'istanza originaria di protezione internazionale o di rilascio del titolo di soggiorno, non quella della successiva domanda di conversione.
  • Il divieto di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale introdotto dal d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023, opera nei confronti degli stranieri la cui istanza originaria di ammissione alla protezione internazionale sia stata presentata dopo il 5 maggio 2023; per le istanze anteriori continua ad applicarsi la disciplina previgente.
  • La previa presentazione dell'istanza originaria prima dell'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta determina l'ultrattività dell'intero regime previgente, compresa la facoltà di conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, ove sussistano gli ulteriori presupposti di legge.
  • L'amministrazione non può negare la conversione applicando retroattivamente il divieto introdotto dalla disciplina sopravvenuta quando l'istanza originaria di protezione internazionale è stata presentata nel periodo coperto dalla disciplina transitoria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazione

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