Cassazione Penale, Sentenza n. 9158/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il rigetto della richiesta di revoca degli arresti domiciliari disposti per reati indicati in atti (art. 318 c.p.). I motivi principali erano: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate mediante captatore informatico installato sul cellulare della coindagata Giovanna Passavia, che costituirebbero la fonte quasi esclusiva della gravità indiziaria, perché autorizzate in base a una disciplina non applicabile o applicata in malam partem; 2) questione di illegittimità costituzionale degli artt. 266, commi 2 e 2-bis c.p.p. e dell'art. 13 del d.l. n.152/1991 (nella interpretazione delle Sezioni unite), per violazione degli artt. 2, 3, 14 e 15 Cost., in ragione della particolare invasività del captatore informatico e della presunta autorizzazione "in bianco" per luoghi di privata dimora; 3) vizio nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari nonostante la cessazione dell'attività professionale collegata ai reati; inoltre la difesa ha depositato memorie aggiuntive richiamando l'esistenza di un decreto d'urgenza (n.1915/2020) che avrebbe iscritto un reato di corruzione posteriore al 31/8/2020, deducendo conseguenze sulla disciplina applicabile alle intercettazioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ricostruito la complessa evoluzione normativa sulle intercettazioni con captatore informatico e ha stabilito che la disciplina applicabile si determina con riferimento alla data di iscrizione del procedimento penale (tempus regit actum derogato dalla disciplina transitoria), non alla data dei singoli decreti autorizzativi. Poiché il procedimento era unitario e iscritto prima del 31/08/2020, si applicava la normativa previgente (art.6 d.lgs. 29/12/2017, così come modificato dall'art.1, comma 3, L. 9/1/2019 n.3) che, nell'intervallo 31/01/2019 - 31/08/2020, consentiva l'uso del captatore anche nei luoghi indicati dall'art.614 c.p. senza che fosse necessario dimostrare la presenza in loco dell'attività criminosa. Perciò le intercettazioni impugnate sono state ritenute utilizzabili e legittime. La questione di legittimità costituzionale è ritenuta non rilevante e, comunque, manifestamente infondata; il terzo motivo è divenuto privo di interesse dopo la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura interdittiva (che rende impossibile la reiterazione), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 318 cod. pen.
Norma richiamata come titolo dei reati per i quali è stata disposta la misura cautelare nei confronti del ricorrente (contestazione sostanziale nell'atto).
art. 266, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.
Il comma 2-bis, introdotto dal d.l. 30/12/2019 n.161, disciplina l'utilizzo del captatore informatico per determinati reati contro la pubblica amministrazione e si applica, per la Corte, ai procedimenti iscritti successivamente al 31/08/2020; richiede l'indicazione delle ragioni che giustificano l'uso del captatore anche nei luoghi di cui all'art.614 c.p.
art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152
Norma richiamata come quadro normativo storico per l'uso di strumenti di captazione in relazione ai reati di criminalità organizzata; estesa per taluni periodi anche ai reati contro la pubblica amministrazione per effetto di interventi successivi.
art. 6 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
Ha esteso in parte la disciplina prevista per i delitti di criminalità organizzata (art.13 d.l. 152/1991) ai reati contro la pubblica amministrazione puniti con pena non inferiore nel massimo a cinque anni; il comma 2 originario limitava l'uso del captatore nei luoghi indicati dall'art.614 c.p. ma tale comma è stato poi abrogato dalla L. n.3/2019.
L. 9 gennaio 2019, n. 3 ("Spazzacorrotti"), art.1 comma 3
Ha abrogato il comma 2 dell'art.6 d.lgs. 216/2017, rimuovendo la restrizione sull'uso del captatore nei luoghi di privata dimora per i reati indicati; la Corte ha ritenuto efficace la norma dal 31/01/2019.
d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (art.2)
Ha novellato l'art.266 c.p.p. con l'inserimento del comma 2-bis e dettato regole transitorie che rendono applicabile la nuova disciplina ai procedimenti iscritti dopo il 31/08/2020; la Corte ha interpretato tali norme come ancoranti la disciplina alla data di iscrizione del procedimento.
art. 12 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla connessione delle notizie di reato: la Corte ha ritenuto che le plurime iscrizioni costituivano parti di un unico procedimento connesso, escludendo trattazioni disciplinari differenziate per diversi decreti autorizzativi.
art. 614 cod. pen.
Individua i luoghi di privata dimora/abitazione; la questione centrale era se le intercettazioni con captatore potessero essere eseguite in tali luoghi senza specifica indicazione del fondato motivo che ivi si svolgesse l'attività criminosa nel periodo normativamente rilevante.
art. 9 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
Norma transitoria e di vacatio legis citata nel quadro cronologico per stabilire le date di efficacia delle modifiche normative sulle intercettazioni.
Artt. 2, 3, 14 e 15 Cost.
Richiamati dalla difesa per la questione di legittimità costituzionale (diritti fondamentali, ragionevolezza, inviolabilità del domicilio, segretezza delle comunicazioni). La Corte ha ritenuto la questione non rilevante nel caso concreto e, comunque, manifestamente infondata rispetto alla scelta legislativa di consentire il captatore per reati di elevata offensività.
Massime di principio
- La disciplina applicabile alle intercettazioni deve essere determinata con riferimento alla data di iscrizione del procedimento penale: se il procedimento è stato iscritto prima del 31/08/2020, si applicano le norme previgenti anche se singoli decreti autorizzativi sono stati emessi successivamente.
- Se più notizie di reato connesse sono comprese nello stesso procedimento, esse non costituiscono procedimenti autonomi ai fini dell'individuazione della disciplina sulle intercettazioni; va valutata la connessione ex art.12 c.p.p.
- Nel periodo 31/01/2019 - 31/08/2020, per i reati contro la pubblica amministrazione rientranti nel campo di applicazione dell'art.6 d.lgs.216/2017 così come modificato, le intercettazioni mediante captatore informatico nei luoghi di privata dimora erano utilizzabili anche senza la specifica indicazione del fondato motivo che vi si svolgesse l'attività criminosa.
- Le questioni di legittimità costituzionale relative a tecniche di captazione particolarmente invasive richiedono che la difesa deduca e dimostri specificamente la sussistenza del fatto contestato (es. che le captazioni hanno avuto effettivamente luogo in luoghi di privata dimora); in assenza di tale deduzione fattuale la questione è non rilevante.
- La sostituzione della misura cautelare con un provvedimento interdittivo che impedisca lo svolgimento dell'attività professionale funzionale alla commissione dei reati può rendere privo di interesse il motivo che contestava la persistenza delle esigenze cautelari.
- Nelle impugnazioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni, occorre verificare attentamente il quadro cronologico normativo e la data di iscrizione del procedimento oltre alla specificità formale dei decreti autorizzativi (indicazione motivata quando la normativa vigente lo richiede).
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