Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05766/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 18/02/2025 con tre motivi: 1) eccezione di prescrizione dei reati (prescrizione maturata il 3 marzo 2025); 2) censure sulla valutazione probatoria e sulla sussistenza di una societa' di fatto tra De Vivo e Carbonara, nonche' sulla quantificazione dell'evasione (contestazione di fatto e di merito probatorio); 3) inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese dal Carbonara per mancato consenso e per assenza dell'assistenza del difensore

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo (la prescrizione indicata e' maturata dopo la deliberazione della sentenza impugnata e non poteva essere rilevata dato che il ricorso era manifestamente infondato). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perche' esso conteneva censure di merito/fatto, non sindacabili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Ha inoltre ritenuto il terzo motivo privo di interesse e aspecifico, osservando che le dichiarazioni del Carbonara non sono state usate nella motivazione e quindi la loro eventuale inutilizzabilita' non inciderebbe sulla "prova di resistenza". In conseguenza, ha confermato l'esito sostanziale della Corte territoriale (con la declaratoria di prescrizione per alcuni capi e la condanna per il capo residuo rideterminata a quattro mesi di reclusione) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma relativa ai reati tributari contestati ai capi A) e C); la Corte d'appello ha dichiarato tali reati estinti per prescrizione

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Riguarda l'illecito tributario confermato (capo D); la Corte ha ritenuto che per integrare il reato non sia necessaria un'impossibilita' assoluta di ricostruire i dati contabili: e' sufficiente anche un'impossibilita' relativa quando la ricostruzione sia possibile tramite fonti alternative

  • Codice Penale, art. 110

    Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato (articolazione della responsabilita' per il capo D)

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Limita il sindacato di cassazione: le censure che in realta' impugnano valutazioni di fatto o chiedono una riconsiderazione integrale del materiale probatorio sono inammissibili

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. c)

    Richiamato con riferimento alle censure sull'utilizzabilita' di singole prove; la Corte richiede specificita' e dimostrazione dell'incidenza dell'elemento espunto sulla prova di resistenza

  • Codice di Procedura Penale, art. 192

    Citato nel ricorso in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha inteso che le obiezioni mosse erano di fatto, non sorrette da un'argomentazione giuridica idonea a fondare cassazione

  • Codice di Procedura Penale, art. 493, comma 3

    Norma sul valore delle dichiarazioni rese da imputati o terzi; la Corte ha osservato che le dichiarazioni del Carbonara non sono state utilizzate nella motivazione a carico del ricorrente

  • Codice di Procedura Penale, art. 350, comma 6

    Riguarda l'assistenza del difensore nelle dichiarazioni: il ricorrente ha lamentato la mancata assistenza, ma la Corte ha rilevato che quelle dichiarazioni non hanno inciso sul convincimento a carico

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Consente la condanna al pagamento delle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata per l'imposizione della somma di 3.000 euro

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000

    Principio secondo cui la prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia impugnata non puo' essere rilevata tramite un ricorso per cassazione manifestamente infondato, impedendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a rimettere in discussione le valutazioni di fatto o la valutazione della prova: il gravame deve essere fondato su profili di diritto
  • La prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata non puo' essere efficacemente invocata se il ricorso e' dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile, perche' non si forma un valido rapporto di impugnazione
  • Nei reati tributari, la 'impossibilita'' di ricostruire la contabilita' richiesta dalla norma puo' essere anche relativa; e' sufficiente che la ricostruzione sia comunque possibile attraverso fonti alternative, il che rende ammissibile l'accertamento indiretto
  • Per contestare l'utilizzabilita' di una prova in Cassazione e' necessario dimostrare l'incidenza concreta dell'espunzione sulla prova di resistenza: se le residue risultanze sostengono lo stesso convincimento, la censura e' inammissibile
  • Se si lamenta l'acquisizione illegittima di dichiarazioni, il ricorrente deve spiegare dettagliatamente come l'esclusione di tali dichiarazioni avrebbe modificato l'esito probatorio; l'assenza di tale comparazione rende il motivo inammissibile
  • L'inammissibilita' del ricorso puo' comportare, oltre al rigetto, l'imposizione di spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.