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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32327/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato ritenuto responsabile, all'esito del giudizio abbreviato, della detenzione a fini di cessione di 1,5 grammi di cocaina, suddivisa in due involucri, e di 0,8 grammi di marijuana. Il fatto è stato riqualificato nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con condanna alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa, con sospensione condizionale; la Corte di appello ha confermato la decisione. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea affermazione della destinazione allo spaccio e il travisamento della prova, sostenendo in sostanza una destinazione all'uso personale o l'appartenenza della sostanza ai genitori; il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., lamentando una valutazione retroattiva dell'abitualità; il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'esiguità del quantitativo, la giovane età, l'asserita incensuratezza, la collaborazione e la scelta del rito; il diniego dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen.; infine, il difetto di motivazione sulla congruità della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze sulla destinazione allo spaccio, sulla pena e sulle valutazioni di merito sollecitassero una rilettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione dell'art. 131-bis, fondata su plurime condotte analoghe accertate giudizialmente, una delle quali coperta da giudicato e un'altra commessa anteriormente al fatto giudicato. Quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato l'assenza di elementi positivi meritevoli, il rilievo già attribuito al modesto quantitativo mediante la riqualificazione per lieve entità, la presenza di precedenti condanne e l'inesistenza dell'asserita collaborazione. In relazione all'art. 62, n. 4, ha escluso ogni automatismo derivante dalla lieve entità del fatto, rilevando che la pluralità delle sostanze e il materiale da confezionamento indicavano un contesto di spaccio non meramente occasionale. La motivazione sulla pena è stata ritenuta adeguata e non apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati o comunque attinenti al merito i motivi relativi alla responsabilità e alla destinazione allo spaccio, alla particolare tenuità del fatto, alle attenuanti generiche, all'attenuante del lucro di speciale tenuità e alla congruità della pena. La decisione di condanna è rimasta quindi ferma. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità del fatto non esclude, da sola, la destinazione allo spaccio e non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede anche la non abitualità della condotta; precedenti condanne per condotte analoghe possono essere valorizzate, previa verifica degli elementi fattuali e processuali da esse emergenti, come sintomatiche dell'abitualità.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi concreti di segno positivo e non può fondarsi automaticamente sulla sola incensuratezza, sulla giovane età o sulla scelta del rito.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Nel reato di detenzione di stupefacenti a fini di cessione, la lieve entità ex art. 73, comma 5, non determina automaticamente l'attenuante del lucro di speciale tenuità; occorre la speciale tenuità sia del lucro perseguito o conseguito sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso.

  • art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.

    comma 1, lettere b) ed e)

    Il ricorso per cassazione non consente una rilettura alternativa delle risultanze probatorie né un riesame del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non apparente.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che, formalmente prospettando violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie o un riesame del merito, quando la decisione impugnata presenti una motivazione logica, coerente e non apparente.
  • La destinazione allo spaccio può essere desunta, mediante valutazione complessiva degli elementi disponibili, dalla pluralità e dalla tipologia delle sostanze, dal loro frazionamento in dosi e dal rinvenimento di materiale normalmente destinato al confezionamento, anche in assenza di una prova diretta della cessione.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., precedenti condanne o procedimenti relativi a condotte analoghe possono integrare elementi sintomatici dell'abitualità ostativa alla particolare tenuità del fatto, purché siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le allegazioni difensive e gli esiti processuali; la circostanza che alcune condotte siano state accertate o definite successivamente non ne impedisce necessariamente la valorizzazione, quando si riferiscano a fatti anteriori o rivelino una situazione preesistente.
  • Il modesto quantitativo di stupefacente, già valorizzato per la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche e può non essere nuovamente apprezzato in senso favorevole se non accompagnato da ulteriori elementi positivi concreti.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche non deriva automaticamente dalla giovane età, dall'incensuratezza formale o dalla scelta del rito, essendo necessaria la presenza di elementi positivi specificamente meritevoli; la sola incensuratezza non è sufficiente.
  • La qualificazione della detenzione di stupefacenti come fatto di lieve entità non comporta automaticamente l'applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità: devono risultare specialmente tenui sia il lucro perseguito o conseguito sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso, avuto riguardo anche alle modalità della condotta e al suo disvalore sociale.
  • La determinazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto in presenza di motivazione mancante o meramente apparente; è sufficiente una motivazione ancorata alla personalità dell'imputato e alle modalità concrete del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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