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Sentenza

Sentenza n. 507/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza dei decreti ingiuntivi n.1028/2019 (RG: 1630/2019) e n.724/2020 (RG: 927/2020) emessi dal Tribunale Civile di Crotone.

Giustizia amministrativa202401063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale di due decreti ingiuntivi del Tribunale civile di Crotone

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza di due decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi, con i quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone era stata condannata a pagare a Banca IFIS S.p.A. rispettivamente € 2.367.745,60 ed € 1.498.471,68, oltre interessi e spese. La ricorrente ha dedotto di avere acquistato in blocco da Banca IFIS, mediante contratto di cessione del 30 giugno 2022, i crediti derivanti da contratti di fornitura vantati nei confronti di enti del Servizio sanitario nazionale, inclusi quelli oggetto dei decreti ingiuntivi. Il TAR ha disposto un’istruttoria per acquisire il contratto di cessione e una precisa dimostrazione della corrispondenza tra i crediti ceduti e quelli confluiti nei titoli giudiziali. La ricorrente ha prodotto il contratto, indicando alcune pagine come contenenti l’elenco dei crediti rilevanti, ma l’allegato richiamato nel contratto risultava privo di contenuto e le fatture visibili nelle pagine indicate, per numero e importo, erano manifestamente insufficienti a raggiungere gli ammontari oggetto dei decreti ingiuntivi. Il motivo sostanziale consisteva quindi nella pretesa di ottenere l’esecuzione dei titoli sulla base della qualità di cessionaria dei crediti sottostanti, senza fornire prova di essere subentrata nella titolarità di tutti i crediti azionati nei procedimenti monitori.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto non provata la titolarità, in capo alla ricorrente, dei crediti incorporati nei due decreti ingiuntivi. La documentazione prodotta dopo l’ordinanza istruttoria non dimostrava la corrispondenza integrale tra i crediti ceduti e quelli oggetto dei titoli esecutivi; le fatture individuate erano infatti numericamente ed economicamente inidonee a coprire gli importi dei decreti. Il Collegio ha escluso anche un accoglimento parziale limitato alle fatture non oscurate, rilevando che, una volta azionati giudizialmente i crediti derivanti da fatture o da singole prestazioni e ottenuto un decreto ingiuntivo, il provvedimento giurisdizionale sostituisce e accorpa i crediti originari. Pertanto, il cessionario successivo all’emissione del decreto può agire in ottemperanza soltanto se dimostra di avere acquistato tutti i crediti azionati nel procedimento monitorio che ha generato il titolo. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’amministrazione resistente non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi aventi efficacia di titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il cessionario di crediti azionati giudizialmente e confluiti in un decreto ingiuntivo può promuovere il giudizio di ottemperanza del titolo soltanto se fornisce una prova congrua e completa di avere acquistato tutti i crediti oggetto del procedimento monitorio.
  • Quando crediti derivanti da fatture o da singole prestazioni sono azionati giudizialmente e sfociano in un decreto ingiuntivo, il titolo giudiziale sostituisce e accorpa i crediti originari ai fini dell’esecuzione.
  • La prova della cessione di singoli crediti o fatture non è sufficiente per ottenere, neppure parzialmente, l’esecuzione di un decreto ingiuntivo relativo a un importo complessivo, se non è dimostrata la corrispondenza tra i crediti ceduti e l’intero credito azionato nel procedimento monitorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che agisce quale cessionaria deve dimostrare la propria legittimazione sostanziale mediante documentazione idonea a collegare specificamente la cessione al credito incorporato nel titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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