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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17604/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di restituzione di un computer portatile, due smartphone e altro materiale informatico precedentemente sottoposti a sequestro probatorio. Il ricorrente lamentava la violazione del principio di proporzionalità per la protrazione del vincolo, dovuta alla lunga durata del sequestro; sosteneva inoltre che la sua mancata collaborazione nel fornire le credenziali non poteva giustificare la permanenza del vincolo, invocando garanzie costituzionali come la presunzione di innocenza e il diritto di proprietà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, in materia di supporti informatici, la proporzionalità del sequestro va valutata anche tenendo conto della variabile tempo e delle difficoltà tecniche di estrazione dei dati. La mancata fornitura da parte dell'indagato delle chiavi di accesso costituisce esercizio di facoltà difensive ma incide sulla legittimità della protrazione del vincolo, in quanto accresce le difficoltà tecniche e giustifica la permanenza dei beni fino al tempo necessario per l'estrazione forense. La Corte ha inoltre precisato che il sequestro non deve necessariamente essere preceduto da una perquisizione informatica e ha richiamato l'obbligo di limitare temporalmente il vincolo al tempo necessario per l'analisi e l'estrazione dei dati. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • decreto-legge n.137/2020, art.23 comma 8

    non indicata nel testo fornito

    indica la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; il riferimento è meramente processuale e relativo alla modalità di trattazione del ricorso in Cassazione

  • codice di procedura penale, art.247-bis

    non riportata letteralmente

    richiamato come norma che disciplina la perquisizione informatica e gli strumenti tecnici specializzati necessari; la Corte osserva che il sequestro dei supporti informatici non deve essere necessariamente preceduto dalla perquisizione tecnica di cui all'art.247-bis, poiché tale perquisizione richiede competenze e strumenti non compatibili con la natura 'a sorpresa' della perquisizione ordinaria

  • codice di procedura penale, art.616

    non riportata letteralmente

    norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte la applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • Costituzione italiana

    citazione generica nel testo

    la Corte riconosce che le garanzie costituzionali come la presunzione di innocenza e i diritti di difesa e di proprietà sono rilevanti ma non impediscono automaticamente che la mancata collaborazione dell'indagato giustifichi la protrazione del vincolo quando questa incide sulle possibilità investigative

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (principali precedenti richiamati)

    Sez. 5, n. 38456 del 17/05/2019 Benigni; Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017 Storari; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015 Rizzo; Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018 Lillo; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016 Amores; Sez. 6, n. 43556 del 26/09/2019 Scarsini

    la Corte ricostruisce tre orientamenti giurisprudenziali: (1) ammissibilità del sequestro dell'intero dispositivo quando vi siano difficoltà tecniche a estrarre solo dati mirati; (2) illegittimità del sequestro indiscriminato quando non sono indicate specifiche ragioni o dati di interesse, con particolare rigore per i giornalisti; (3) orientamento mediano che ammette sequestri estesi a patto che la restituzione avvenga non appena decorso il tempo ragionevolmente necessario per le analisi. La Corte aderisce a quest'ultima soluzione

Massime di principio

  • La proporzionalità del sequestro di supporti informatici va valutata anche in relazione alla durata del vincolo: il tempo necessario per l'analisi forense è una variabile determinante
  • Il sequestro dell'intero dispositivo può essere legittimo quando sussistono difficoltà tecniche a isolare e estrarre in modo mirato i dati rilevanti
  • La mancata collaborazione dell'indagato, come il rifiuto di fornire credenziali, è esercizio di facoltà difensive ma può giustificare una maggiore durata del vincolo poiché aumenta le difficoltà tecniche di accesso ai dati
  • Non è sempre necessario effettuare prima una perquisizione informatica tecnica: la natura 'a sorpresa' delle perquisizioni ordinarie e la disponibilità di risorse tecniche rendono compatibile il sequestro seguito da successiva analisi tecnica
  • Il vincolo non può essere indeterminato: la conservazione dei beni deve durare solo quanto è ragionevolmente necessario per le attività di estrazione e analisi; in caso di protrazione ingiustificata l'interessato può chiedere la restituzione e utilizzare i rimedi impugnatori
  • Particolare attenzione e rigore valutativo sono richiesti quando i dispositivi appartengono a soggetti tutelati da segreti professionali (es. giornalisti) o quando il sequestro comporta l'apprensione indiscriminata di informazioni non pertinenti alle indagini

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