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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11814/2020 del 18/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La società contribuente impugnò un avviso di intimazione di pagamento, contestando anche la notifica delle cartelle richiamate e deducendo decadenza e prescrizione dei crediti. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Salerno declinò la giurisdizione sui carichi non tributari e accolse per il resto il ricorso, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 8800/2018 depositata il 15 ottobre 2018, accolse parzialmente l’appello dell’agente della riscossione. Ritenne legittima la produzione in appello dei documenti attestanti il perfezionamento della notifica delle cartelle, non impugnate tempestivamente; applicò la prescrizione decennale ai tributi erariali e quella quinquennale ai crediti per TARSU e contributi consortili di bonifica. La società propose ricorso principale con tre motivi: (1) omesso esame della questione, sollevata in memoria, dell’irregolarità della procura conferita dall’agente della riscossione ad avvocato del libero foro; (2) nullità della sentenza per vizio processuale, sostenendo che il vizio della procura non fosse sanabile ai sensi dell’art. 125 c.p.c.; (3) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e dell’art. 2948 c.c., contestando la ritenuta validità delle notifiche di tre cartelle. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione propose ricorso incidentale, deducendo che, dopo l’iscrizione a ruolo, anche i crediti per tributi locali e contributi consortili sarebbero soggetti a prescrizione decennale, in base al D.Lgs. n. 112/1999, art. 20, e alla L. n. 145/2018, art. 1, comma 197.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. I primi due motivi della società sono stati rigettati: in base ai principi delle Sezioni Unite n. 30008/2019, la costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro presuppone implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza necessità di allegazione e prova; la decisione regionale, avendo deciso nel merito l’appello, ha correttamente ritenuto valida la procura. Il terzo motivo è stato rigettato: la mancata impugnazione della cartella rende il credito irretrattabile, ma non converte la prescrizione sostanziale eventualmente breve in quella decennale dell’art. 2953 c.c., effetto che si produce solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo. Per i tributi erariali, in assenza di una diversa previsione, vale il termine decennale dell’art. 2946 c.c., poiché le relative obbligazioni non sono prestazioni periodiche; per TARSU e contributi consortili resta applicabile il termine quinquennale. Anche il ricorso incidentale è stato rigettato: il termine decennale richiamato dall’art. 20 del D.Lgs. n. 112/1999 riguarda il procedimento amministrativo tra ente creditore e agente della riscossione per il recupero delle somme discaricate, e non modifica i termini sostanziali di prescrizione dei singoli crediti. La previsione della L. n. 145/2018, art. 1, comma 197, è successiva e inapplicabile ratione temporis. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente. Per il rigetto del ricorso principale della società è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto; tale conseguenza non è stata applicata all’Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., trovando detta disposizione applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.

    La conversione della prescrizione breve in quella decennale prevista dall’art. 2953 c.c. consegue soltanto alla formazione di un titolo giudiziale definitivo; la mancata impugnazione della cartella determina invece la sola irretrattabilità del credito.

  • art. 2946 c.c.

    Ciò comporta che debba farsi riferimento alla disciplina sostanziale, in tema di prescrizione, propria di ciascun tributo, trovando applicazione, ove non disposto diversamente dalla legge, il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c..

    In assenza di una specifica previsione di prescrizione più breve, i crediti tributari sono soggetti al termine ordinario decennale.

  • art. 2948 c.c.

    Le obbligazioni per tributi erariali non possono, infatti, qualificarsi come prestazioni periodiche, in quanto il loro ammontare deriva, anno per anno, da elementi riferibili a ciascun anno d’imposta in relazione alla sussistenza dei presupposti impositivi, ciò comportando che i singoli periodi d’imposta e le obbligazioni che ad essi si riferiscono sono tra loro autonomi, mancando la causa debendi continuativa, che caratterizza le prestazioni periodiche.

    La prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche non si applica ai tributi erariali, perché le obbligazioni relative ai singoli periodi d’imposta sono autonome e non derivano da una causa debendi continuativa.

  • art. 2938 c.c.

    Il secondo, quanto all’argomento di primo acchito suggestivo secondo il quale non potrebbe desumersi l’utilità di una reiscrizione a ruolo di somme per le quali, in relazione alla disciplina sostanziale, con riferimento all’eventuale decorso della prescrizione quinquennale, non sarebbe più sussistente la possibilità di escutere il debitore, attiene alla natura dell’eccezione di prescrizione quale eccezione in senso stretto (art. 2938 c.c.), a fronte della quale, in mancanza d’impugnazione nei termini per detto motivo di un avviso d’intimazione di pagamento che dovesse contenere crediti per i quali la disciplina sostanziale preveda una diversa più breve prescrizione, non potrebbe rilevarsi d’ufficio l’effetto estintivo della prescrizione breve, ove verificatosi.

    La prescrizione è un’eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d’ufficio; se il debitore non impugna tempestivamente l’intimazione per farla valere, il giudice non può rilevare autonomamente l’intervenuta prescrizione breve.

  • D.Lgs. n. 112/1999, art. 20, comma 6

    Il terzo, infine, impone di limitare – così come indicato dalle SU nella citata pronuncia n. 23397/16 – il riferimento al termine decennale di prescrizione al procedimento amministrativo tra l’ufficio e l’agente della riscossione per il recupero delle somme oggetto di originario discarico come inesigibili, come conseguenza diretta dell’interpretazione costituzionalmente orientata del citato D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 (già comma 5).

    Il termine decennale previsto dall’art. 20, comma 6, riguarda il procedimento amministrativo di recupero tra ufficio ed agente della riscossione delle somme discaricate e non sostituisce i termini sostanziali di prescrizione applicabili ai singoli crediti.

  • L. n. 337/1998, art. 1, comma 1, lett. m)

    Tra i vari principi e criteri direttivi che il Governo avrebbe dovuto osservare nell’attuazione della delega, della citata L. n. 337 del 1998, art. 1, comma 1, lett. m), prevede la “revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute” con effetto, dunque, limitato alla sola revisione dei procedimenti in oggetto, senza che possa evincersi alcun riferimento, quanto all’ambito della delega, alla disciplina sostanziale della prescrizione, che avrebbe comportato, secondo la ricorrente incidentale, l’introduzione di una generalizzata previsione della prescrizione decennale del diritto alla riscossione, quali che fossero le causali dei crediti oggetto del relativo procedimento.

    La delega relativa alla revisione delle procedure di sgravio e rimborso non attribuiva al Governo il potere di introdurre una prescrizione decennale generalizzata per ogni credito affidato alla riscossione.

  • art. 77 Cost.

    Detta interpretazione, pertanto, ove seguita, porterebbe ad evidenziare un chiaro profilo d’illegittimità costituzionale della norma per difetto di delega, in relazione al disposto dell’art. 77 Cost., laddove il giudice è tenuto a privilegiare, tra più interpretazioni della stessa norma che si pongano come possibili, quella che faccia salva la legittimità costituzionale della norma.

    Tra più interpretazioni possibili di una norma attuativa di una delega legislativa, va preferita quella conforme alla Costituzione e rispettosa dei limiti della delega.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 11, comma 2

    Chiarito, con riferimento al patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, secondo cui, per quanto qui rileva, “L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 nonchè dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”, non interferisce con la specifica norma dell’art. 12 del citato decreto in tema di assistenza tecnica, ne consegue che la sentenza impugnata, nella parte in cui, decidendo la controversia nel merito, nel pronunciare sull’appello proposto avverso la sentenza di primo dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Salerno, ha implicitamente ritenuto valida la procura conferita ad avvocato del libero foro, è conforme ai succitati principi di diritto.

    La facoltà dell’agente della riscossione di stare in giudizio direttamente o tramite struttura sovraordinata non esclude la disciplina dell’assistenza tecnica; la procura a un avvocato del libero foro è stata ritenuta valida secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati dalla Corte.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine previsto rende il credito irretrattabile, ma non trasforma di per sé la prescrizione sostanziale breve in quella decennale: la conversione ex art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo.
  • Per i crediti affidati alla riscossione mediante ruolo resta applicabile il termine di prescrizione proprio della singola entrata; il termine decennale dell’art. 2946 c.c. opera in assenza di una disposizione che stabilisca un termine diverso.
  • I crediti per tributi erariali non sono prestazioni periodiche soggette alla prescrizione quinquennale, poiché ciascun periodo d’imposta genera un’obbligazione autonoma, priva di una causa debendi continuativa.
  • Il termine decennale menzionato dall’art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 112/1999 attiene ai rapporti amministrativi di recupero delle somme discaricate tra ufficio e agente della riscossione; non determina una prescrizione decennale generalizzata del diritto verso il debitore.
  • La prescrizione costituisce eccezione in senso stretto e non è rilevabile d’ufficio; la mancata deduzione tempestiva nell’impugnazione dell’intimazione impedisce al giudice di dichiarare autonomamente l’estinzione del credito per decorso del termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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