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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24766/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere, confermata dal tribunale del riesame, in relazione al rinvenimento presso la sua autocarrozzeria e la sua abitazione di numerose armi e munizioni: quattro fucili, tre pistole, parti di armi, due carabine e ottantasette cartucce. La consulenza aveva accertato che quattro armi erano clandestine per abrasione della matricola, mentre altre risultavano funzionanti o comunque idonee allo sparo. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e la motivazione sulla misura, deducendo che il sequestro di tutte le armi avrebbe eliminato il rischio, che era incensurato e titolare legittimo di armi e porto d'armi, che quasi tutte le armi erano denunciate e che l'occultamento non equivaleva a sotterramento; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 273, comma 1-bis, c.p.p. e dell'art. 203 c.p., assumendo che il collegamento con ambienti criminali era stato desunto da informazioni confidenziali della polizia inutilizzabili; con il terzo ha censurato la scelta della custodia in carcere, sostenendo la sproporzione rispetto agli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, e la motivazione meramente apparente sull'inidoneità di tale misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondati il primo e il terzo motivo, osservando che l'ordinanza impugnata aveva motivato in modo logico e coerente il pericolo concreto e attuale di reiterazione sulla base della quantità e qualità delle armi rinvenute, della presenza di armi clandestine e delle modalità di occultamento, elementi sintomatici di inserimento in circuiti criminali dediti al traffico di armi. Ha inoltre affermato che, in tema di criteri di scelta delle misure cautelari, il giudice può valorizzare le specifiche modalità e circostanze del fatto per giustificare la custodia in carcere e che non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico quando ritenga adeguata solo la misura inframuraria. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché il provvedimento impugnato non faceva uso di fonti confidenziali inutilizzabili, ma valorizzava dati fattuali emergenti dal sequestro delle armi clandestine. È stata conseguentemente disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 7 l. n. 895 del 1967

    richiamati come base della contestazione cautelare relativa a detenzione/porto di armi illegali; il testo non specifica oltre il contenuto normativo applicato al caso

  • art. 23 l. n. 110 del 1975

    richiamato come ulteriore titolo di reato contestato in sede cautelare; il testo non ne esplicita ulteriormente il contenuto applicativo

  • art. 648 c.p.

    richiamato quale ulteriore reato contestato in relazione al materiale sequestrato; il testo non dettaglia la specifica condotta di ricettazione

  • art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

    invocato dalla difesa per contestare l'utilizzabilità di elementi valorizzati ai fini cautelari

  • art. 203 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la non utilizzabilità delle informazioni di polizia provenienti da fonti confidenziali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del reato in sede cautelare, il giudice può valorizzare la quantità, qualità e modalità di detenzione di armi e munizioni, nonché l'eventuale presenza di armi clandestine, quali indici concreti della persistenza della pericolosità.
  • Le specifiche modalità e circostanze del fatto possono essere utilizzate per motivare la scelta della custodia cautelare in carcere, poiché esse sono elementi idonei a descrivere la personalità dell'agente e il grado di pericolosità attuale.
  • Quando il giudice ritenga adeguata solo la custodia in carcere, non è tenuto a motivare in modo autonomo e specifico sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, trattandosi di una mera modalità di esecuzione della cautela domiciliare e non di una misura distinta.
  • La doglianza sull'utilizzo di fonti confidenziali è infondata se il provvedimento cautelare non fonda la propria motivazione su tali fonti, ma su dati fattuali direttamente emergenti dagli atti investigativi, come il rinvenimento di armi clandestine.
  • In sede di legittimità sulla misura cautelare, il controllo sulla motivazione è superato quando l'ordinanza di riesame esponga in modo coerente e non illogico gli elementi da cui desume la gravità indiziaria e l'attualità del rischio di reiterazione.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcereArresti domiciliari
IstitutiNesso di causalitàInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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