Cassazione Penale, Sentenza n. 28678/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Castricini, socio e amministratore unico della Caffi s.r.l. dichiarata fallita, propose ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, su appello del P.M., aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado ritenendo sussistente il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 L. Fall.) con riguardo alla tenuta delle scritture contabili. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione perché, a suo dire, la mancata tenuta delle scritture dal 2005 in poi era da attribuire a mera inerzia/colpa dovuta all'inattività della società e non al dolo (specifico o almeno generico) richiesto per la fattispecie più grave, sicché la condotta andava ricondotta alla bancarotta semplice documentale (art. 217) o, comunque, non punita per particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che, sulla base della relazione ex art. 33 L. Fall. e delle risultanze processuali, ha accertato che l'imprenditore aveva tenuto la contabilità fino a una certa epoca e poi volontariamente omesso di tenerla, così rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Ciò integra almeno il dolo generico previsto dall'art. 216, comma 1, n. 2 (seconda ipotesi) anche senza necessità di accertare il dolo specifico relativo alla sottrazione/distruzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 L. Fall. (R.D. 267/1942)
"perchè sottraeva, distruggeva e comunque teneva i libri e le scritture contabili obbligatorie in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e movimento degli affari"
La Corte ha interpretato l'art. 216 n.2 come comprensivo di due ipotesi alternative: la sottrazione/distruzione/occultamento (che richiede dolo specifico) e la fraudolenta tenuta delle scritture (che richiede dolo generico). Nel caso di specie la volontà di non tenere le scritture da una certa epoca è stata ritenuta idonea a costituire dolo generico.
art. 217 R.D. 267/1942 (bancarotta semplice documentale)
La norma punisce la mera colpa nella tenuta delle scritture contabili. La Corte ha distinto questa ipotesi dalla bancarotta fraudolenta, affermando che la semplice inerzia o trascuratezza può integrare art. 217, mentre la scelta consapevole di non tenere scritture può invece integrare l'art. 216 (dolo generico o specifico).
art. 33 L. Fall.
La relazione ex art. 33 L. Fall. è stata utilizzata come fonte documentale di prova per ricostruire fatti e modalità della gestione contabile, essendo idonea a fondare la ricostruzione valutata in sede di appello e di cassazione.
art. 603 c.p.p.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui non è sempre necessaria la rinnovazione istruttoria in appello quando la riforma "in peius" si fondi su diversa ricostruzione giuridica dei fatti già imputati e sulle prove già acquisite; dunque la riqualificazione non ha richiesto escussione ulteriore del curatore.
art. 131-bis c.p.
La questione della particolare tenuità era stata prospettata in primo grado (che aveva escluso punibilità), ma la Corte d'Appello, sulla base della diversa valutazione probatoria, ha ritenuto che la condotta fosse idonea a integrare il reato ex art. 216 e quindi non applicabile l'istituto.
norme procedurali emergenziali citate (art.23 comma 8 d.l. n.137/2020 conv. L.176/2020; art.16 D.L. 30/12/2021 n.228 conv. L.25/2/2022 n.15)
Richiamate solo in relazione alle comunicazioni e richieste formulate dal Procuratore Generale in sede di decisione del ricorso.
Massime di principio
- Le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale previste dall'art. 216, comma 1, n.2 sono alternative: la sottrazione/distruzione/occultamento richiede dolo specifico; la fraudolenta tenuta (omessa o irregolare) richiede dolo generico, che può essere desunto logicamente dalle modalità della condotta.
- La semplice inattività dell'impresa non sopprime automaticamente l'obbligo di tenuta delle scritture: l'obbligo viene meno solo con la cancellazione dal registro delle imprese; la volontà di non tenere scritture può quindi integrare responsabilità penale.
- La distinzione tra bancarotta semplice (art.217) e fraudolenta (art.216) si basa sull'elemento soggettivo: inerzia o colpa remittente verso art.217; decisione consapevole o condotta idonea a impedire la ricostruzione patrimoniale verso art.216.
- La rinnovazione istruttoria in appello (art.603 c.p.p.) non è sempre obbligatoria se la riforma della sentenza si basa su diversa qualificazione giuridica dei fatti originariamente contestati e sulle prove già in atti.
- In situazioni difensive simili, è utile documentare ogni atto formale connesso alla cessazione dell'attività (comunicazioni, cancellazione dal registro, documentazione di conservazione/affidamento scritture, licenziamenti e rapporti con consulenti) per dimostrare assenza di volontà dolosa di occultare la contabilità.
- In cassazione la possibilità di impugnazione è ristretta: è necessario valorizzare errori di diritto o palesi vizi di motivazione; la mera riconsiderazione dei fatti, adeguatamente motivata dal giudice di merito, è difficilmente sindacabile.
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