Ordinanza n. 2246/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, (i) della delibera AGCOM n. -OMISSIS-, notificata in data 3 febbraio 2026 adottata a conclusione del procedimento n. -OMISSIS-; (ii) e, ove occorrer possa, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, tra cui il provvedimento di contestazione n. -OMISSIS- – PROC. -OMISSIS- e in parte qua delle Linee Guida AGCOM approvate con Delibera n. -OMISSIS- in data 28 aprile 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCOM sanzionatoria, unitamente agli atti presupposti e alla contestazione notificata al ricorrente esclusivamente quale legale rappresentante della società
Esito
Favorevole al ricorrente (persona sanzionata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM conclusiva di un procedimento sanzionatorio, nonché gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Il profilo valorizzato in sede cautelare riguarda la contestazione notificata al ricorrente esclusivamente nella qualità di legale rappresentante della società, senza considerarlo anche quale autonoma persona fisica destinataria della contestazione. Il giudice ha ritenuto rilevante, ai fini della responsabilità personale e solidale, la necessità di individuare il destinatario della contestazione nella duplice qualità di trasgressore e di responsabile solidale, indipendentemente dalla dimostrazione del ruolo attivo nella condotta contestata, dall’eventuale abuso della personalità giuridica o dalla conseguente responsabilità personale.
La decisione
Il TAR, con valutazione sommaria propria della fase cautelare e facendo salvi gli approfondimenti di merito, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché la contestazione risultava comunicata al ricorrente soltanto quale legale rappresentante della società e non quale autonoma persona fisica. Il giudice ha inoltre ravvisato il periculum in mora nell’elevato importo della sanzione e nella sua potenziale incidenza irreversibile sul patrimonio personale del ricorrente. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso il provvedimento impugnato limitatamente alla posizione della persona fisica, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato quando ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell’ambito di un procedimento sanzionatorio, la contestazione rivolta a una persona fisica nella sola qualità di legale rappresentante della società non è sufficiente, in via cautelare, a fondare la sua autonoma responsabilità personale e solidale: il destinatario deve essere considerato nella duplice qualità di trasgressore e di responsabile solidale.
- La sospensione cautelare di una sanzione amministrativa è giustificata dal periculum in mora quando l’elevato importo della sanzione può incidere in modo potenzialmente irreversibile sul patrimonio personale del destinatario.
- La verifica cautelare della legittimità dell’atto sanzionatorio resta sommaria e non pregiudica gli approfondimenti propri della fase di merito, che possono riguardare anche il ruolo attivo del destinatario, l’eventuale abuso della personalità giuridica e la sussistenza della responsabilità personale.
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