Cassazione Penale, Ordinanza n. 10197/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna, deducendo due censure: da un lato, la violazione degli artt. 53, 58 e 59 della l. n. 689/1981 per il diniego della pena sostitutiva della pena detentiva, che sarebbe stato motivato in modo generico con riferimento ai precedenti penali; dall'altro, l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p. in tema di recidiva, sostenendo che non doveva essere considerata una precedente condanna relativa a un reato estinto a seguito di esito positivo della messa alla prova e che, comunque, non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il limitato rilievo delle pregresse condanne.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: quanto alla pena sostitutiva, ha considerato congrua la motivazione della Corte di appello, fondata su una prognosi negativa circa l'osservanza delle prescrizioni, desunta dalla personalità dell'imputato, dai plurimi precedenti penali e dalla pregressa violazione di misure alternative; quanto alla recidiva, ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato l'esito positivo dell'affidamento in prova e che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la pluralità e specificità dei precedenti, indice di maggiore pericolosità sociale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 53, 58 e 59 della legge n. 689 del 1981
Le disposizioni sulle pene sostitutive richiedono una valutazione prognostica sulla futura osservanza delle prescrizioni; il diniego è legittimo se sorretto da motivazione congrua fondata sulla personalità del condannato e sui suoi precedenti.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere desunta dalla pluralità e specificità dei precedenti penali, ove essi siano sintomatici di maggiore pericolosità sociale; la doglianza è infondata se non viene dimostrato il contrario o l'irrilevanza del precedente valorizzato.
messa alla prova
L'asserito esito positivo del procedimento non è stato provato dal ricorrente e quindi non poteva incidere sulla valutazione dei precedenti penali.
Massime di principio
- Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice di merito formula una prognosi negativa sull'osservanza delle prescrizioni in base a elementi concreti della personalità dell'imputato, ai precedenti penali e alla violazione di misure alternative pregresse.
- In sede di legittimità, la censura sul mancato accesso a una pena sostitutiva è manifestamente infondata se la motivazione del giudice di merito è congrua e specifica, non essendo sufficiente opporre una diversa lettura dei precedenti.
- Ai fini della recidiva, la pluralità e specificità dei precedenti penali possono giustificare il riconoscimento di una maggiore pericolosità sociale, anche quando il giudice evidenzi che le condanne precedenti non abbiano sortito effetto deterrente.
- Chi deduce l'irrilevanza di un precedente per intervenuto esito positivo di un istituto sostitutivo o premiale ha l'onere di dimostrarne il presupposto fattuale, non essendo sufficiente una mera allegazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati perché sollecitano una rivalutazione del merito a fronte di una motivazione ritenuta congrua e logicamente coerente dal giudice di merito.
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