Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6884/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Agrigento (opp. ex art. 98 l.fall.) che aveva ammesso al passivo fallimentare, in via chirografaria, compensi ed esborsi per l'avv. Pellitteri relativi all'attività svolta, ma aveva escluso dal privilegio ex art. 2751-bis n.2 c.c. l'importo di € 44.767,00 ritenendo che il biennio per il privilegio debba essere computato rispetto alle singole prestazioni/chiusure di grado (cessazione della prestazione), e non unitariamente rispetto all'intero mandato pluriennale; il ricorrente deduce violazione del principio di unitarietà e inscindibilità dell'incarico professionale e del relativo credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 2751-bis n.2 c.c., il dies a quo per il computo del biennio è la cessazione della prestazione; tuttavia, nell'ipotesi di prestazioni giudiziali svolte in più gradi, la prestazione va considerata, ai fini del privilegio, frazionata in incarichi corrispondenti ai singoli gradi autonomamente valutabili. Ne consegue che il privilegio può riguardare solo i compensi direttamente e specificamente correlati a prestazioni effettuate nell'ultimo biennio rispetto alla conclusione dell'incarico rilevante (ossia i singoli segmenti procedurali conclusi nel biennio), non l'intera attività svolta in gradi anteriori al biennio; la Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso il privilegio per l'importo contestato.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.

    "le retribuzioni dei professionisti ... dovute per gli ultimi due anni di prestazione"

    Il dies a quo del biennio privilegiato coincide con la cessazione della prestazione; per attività svolte in più gradi la prestazione rilevante ai fini del privilegio va frazionata in incarichi corrispondenti ai singoli gradi autonomamente valutabili, e il privilegio spetta solo per i corrispettivi specificamente riferibili alle prestazioni effettuate nell'ultimo biennio.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Richiamata come norma procedurale per le conclusioni motivate rese dal P.M.; non incide sul merito sostanziale della questione interpretativa del privilegio.

  • art. 98 legge fallimentare

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti della curatela; qui utilizzata come titolo processuale dell'azione che ha portato all'ammissione al passivo e alla conseguente controversia sul privilegio.

  • art. 2957 cod. civ.

    "dalla decisione della lite" e "per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione"

    Richiamato per distinguere le questioni relative alla prescrizione del credito dell'avvocato (dies a quo della prescrizione) rispetto alla diversa questione del perimetro del privilegio: la Corte distingue tra decorrenza della prescrizione e criterio di operatività del privilegio, ritenendo che la postnumerazione utile ai fini della prescrizione non modifica il campo di applicazione del privilegio.

  • art. 2234 e art. 2237 cod. civ.

    Richiamate per i principi che regolano la determinazione del compenso professionale (postnumerazione, acconti, correlazione con l'esito della causa) ma la Corte osserva che tali regole di quantificazione non estendono automaticamente il privilegio oltre il perimetro temporale previsto dall'art. 2751-bis.

  • legge 27 dicembre 2017, n. 205 (modifica art. 2751-bis)

    Richiamata quale fonte della versione normativa oggi applicabile dell'art. 2751-bis; la modifica è stata considerata nel corretto ambito temporale (ratione temporis) della fattispecie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte segnala che, per effetto della decisione, possono sussistere gli estremi per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato; rimessa all'amministrazione giudiziaria la verifica dell'effettiva debenza.

Massime di principio

  • Il dies a quo per il computo a ritroso del biennio di privilegio delle retribuzioni professionali è, in generale, la data di cessazione della prestazione rilevante.
  • Quando l'attività dell'avvocato si è svolta su più gradi di giudizio, ai fini dell'art. 2751-bis n.2 c.c. la prestazione va considerata frazionata in incarichi corrispondenti ai singoli gradi autonomamente valutabili; il privilegio copre solo i compensi direttamente riferibili alle prestazioni concluse nell'ultimo biennio rispetto all'incarico rilevante.
  • La regola della postnumerazione (quantificazione dell'onorario alla fine della prestazione) incide sulla determinazione dell'importo e sulla prescrizione, ma non estende di per sé il perimetro temporale del privilegio previsto dalla norma sul biennio.
  • Per far valere il privilegio è utile provare l'unitarietà dell'incarico (es. procura unica, clausole contrattuali, volontà delle parti, assenza di richieste di pagamento intermedie) o, al contrario, dimostrare che le prestazioni sono state autonome e concluse in momenti differenti.
  • In situazioni simili conviene documentare tempestivamente richieste di pagamento, acconti o la revoca/rinuncia/decisone che segnala la cessazione dell'incarico, per stabilire chiaramente il dies a quo rilevante ai fini del privilegio.
  • In presenza di plurimi incarichi distinti conferiti dallo stesso cliente occorre valutare il carattere unitario o separato degli incarichi: se sono autonomi il limite biennale opera separatamente per ciascuno; se invece sono oggettivamente inscindibili potrebbero essere valutati unitariamente, ma ciò richiede elementi probatori forti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.